Ricorso per cassazione improcedibile per mancato deposito nel termine di venti giorni (Cass. civ. Sez. 1 n. 2643 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, a norma dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., qualora non venga depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. La scadenza del termine, ove cada in giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Il vizio, rilevabile anche d’ufficio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso indipendentemente dall’esame dei motivi di doglianza.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 7 aprile 2021, aveva respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso la decisione del Tribunale che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, lo aveva condannato al pagamento in favore della banca della minor somma dovuta per saldo di conto corrente e residuo di mutuo chirografario. La società cessionaria del credito era intervenuta nel giudizio di appello.
Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, notificato a mezzo PEC il 21 giugno 2021. La controricorrente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine di legge, e ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto di dover esaminare preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio. Il Giudice di legittimità ha richiamato il disposto dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., il quale impone, a pena di improcedibilità, il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Dall’esame degli atti del giudizio è emerso che il ricorso era stato notificato a mezzo PEC in data 21 giugno 2021, mentre alla data del 21 settembre 2021 lo stesso non risultava ancora iscritto a ruolo. Alla luce di tali riscontri, la Corte ha rilevato l’evidente mancato rispetto del termine previsto dalla legge, che richiedeva il deposito entro il 12 luglio 2021.
La scadenza del termine di venti giorni cadeva infatti l’11 luglio 2021, giorno festivo, con conseguente proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo, individuato nel 12 luglio 2021. A tale data, tuttavia, il deposito non era ancora avvenuto, non risultando il ricorso iscritto a ruolo nemmeno alla successiva data del 21 settembre 2021.
La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, conformemente alle richieste della controricorrente e del pubblico ministero, richiamando il costante orientamento di legittimità in materia. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente soccombente, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed esborsi, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.