Il diniego di gratuito patrocinio tributario si impugna con opposizione al tribunale civile (Cass. civ. Sez. 2 n. 2669 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del citato testo unico, e non già con il ricorso di cui all’art. 99 del medesimo t.u. Il rimedio di cui all’art. 99, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non è estendibile al processo tributario, non essendo richiamato dalle disposizioni a tale processo dedicate. Ne consegue che, provenendo il provvedimento da una Commissione tributaria provinciale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con applicazione delle regole sulla translatio iudicii.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva rigettato il ricorso in opposizione avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio emesso, in data 7 ottobre 2022, dalla Commissione istituita presso la stessa Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del t.u. spese di giustizia.
Il provvedimento di rigetto era fondato sulla ritenuta non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito prodotta dall’istante, ritenuta generica per carente specifica determinazione del reddito complessivo. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. I Ministeri intimati hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha ritenuto che presupposto per l’esame dei motivi di ricorso sia la verifica della sussistenza della giurisdizione, questione rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 37 c.p.c.
Nel richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite n. 20929 del 2025, la Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire tramite l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il diverso rimedio del ricorso di cui all’art. 99 del medesimo testo unico è, infatti, caratterizzato da un vincolo di stretta inerenza al processo penale che ne preclude l’estensione al processo tributario, non essendo richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate.
Tale conclusione è stata considerata coerente con la giurisprudenza di legittimità già formatasi per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo (Sezioni Unite n. 20501 del 2023), le cui argomentazioni sono state ritenute pienamente estensibili alla fattispecie in esame, nonché con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 7924 del 2025 in materia di giurisdizione sulle controversie relative al decreto di liquidazione del compenso professionale.
La Corte ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, cassando il provvedimento impugnato e disponendo, ai sensi dell’art. 59 della l. n. 69/2009, la rimessione della controversia al giudice ordinario. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.
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Nota della Redazione
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