Danni da animali randagi: la responsabilità della P.A. richiede la prova della condotta colposa omissiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 2731 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni causati da animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., presupponendo l’allegazione e la prova, a carico del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente preposto al controllo del randagismo e della riconducibilità dell’evento dannoso, secondo i principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile. L’elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione. La individuazione dell’ente affidatario dei compiti di cattura e custodia non è di per sé sufficiente ad affermare la responsabilità, occorrendo altresì la prova che la cattura dello specifico animale era possibile ed esigibile prima del sinistro.
Il Fatto
La ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito ad un incidente stradale che assumeva causato da un cane randagio entrato in collisione con il veicolo. Il giudice di pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, in riforma della decisione, la rigettava sul presupposto della mancata dimostrazione della natura vagante dell’animale e della mancanza di una condotta colposa omissiva dell’ente.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contestava la regolarità della chiamata in causa del Comune, in quanto il terzo non aveva mai assunto la qualità di parte del giudizio e la ricorrente non aveva alcun concreto interesse a censurare una evocazione mai avvenuta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi, autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggere la decisione. La prima ratio, relativa all’insufficienza della prova che il cane fosse effettivamente “vagante” e non di proprietà privata temporaneamente sfuggita al controllo, si fonda su una valutazione delle prove insindacabile in sede di legittimità e non efficacemente censurata. La Corte ha precisato che non possono definirsi “vaganti” tutti i cani che, anche solo temporaneamente, non si trovano sotto il diretto controllo del proprietario.
La seconda ratio, fondata sulla carenza di una condotta colposa omissiva della ASL, è stata scrutinata alla luce dei principi già affermati da Cass., Sez. 3, n. 18954 del 31/07/2017 e ribaditi da Cass. Sez. 3, n. 16788 del 23/06/2025. Secondo tali principi, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione e il nesso di causa tra questa e il danno, non potendo l’elemento soggettivo essere desunto dal mero verificarsi del sinistro. Anche a voler ammettere che la ASL debba attivarsi autonomamente, la responsabilità non può essere affermata in mancanza della prova che la cattura dello specifico animale fosse in concreto possibile ed esigibile prima del fatto, ad esempio per effetto di precise segnalazioni.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 115 c.p.c. e il vizio di motivazione, sono stati ritenuti assorbiti dal rigetto del secondo motivo, essendo le rationes decidendi individuate assorbenti di ogni altra questione. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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