Obbligo di motivazione nella riduzione della nota spese e inderogabilità dei minimi tariffari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3350 del 15.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, laddove siano state riunite più cause, il compenso unico si applica solo dal momento dell’avvenuta riunione, mentre per le fasi antecedenti il compenso va liquidato separatamente per ciascun procedimento in ragione del rispettivo valore. Il giudice che intenda discostarsi dagli importi analiticamente indicati nella nota spese prodotta dalla parte vittoriosa ha l’onere di motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci, non potendo procedere a una liquidazione globale forfettaria inferiore a quanto esposto. Tale onere motivazionale si ricollega all’inderogabilità dei minimi tariffari di cui all’art. 24 della legge n. 794/1942: i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 non possono essere diminuiti dal giudice, che può invece esercitare la sua discrezionalità solo tra i minimi e i massimi ivi previsti. Il mancato rispetto di tali parametri, riscontrabile in ciascuna fase del giudizio, determina la cassazione della sentenza con rinvio per la riliquidazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio dopo la cassazione disposta con la sentenza n. 12716 del 2020, aveva accolto l’appello della lavoratrice, condannando l’istituto previdenziale al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. La liquidazione era stata effettuata in misura ridotta rispetto alle note spese prodotte dalla parte vittoriosa per ciascuna fase processuale: il giudice di merito aveva, infatti, provveduto a una determinazione complessiva dei compensi, senza distinguere le voci relative ai due giudizi riuniti in primo grado, senza motivare la riduzione degli importi richiesti e senza riconoscere le spese c.d. borsuali. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dei parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, nonché il vizio di motivazione apparente in ordine alla liquidazione operata per tutte le fasi del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’istituto controricorrente, ravvisando la distinguibilità delle censure proposte: la contestuale deduzione di violazioni di legge e di vizi di motivazione non determina una inammissibile mescolanza di mezzi d’impugnazione quando, isolate le questioni relative agli errores in procedendo, residui l’autonoma verifica della conformità della liquidazione ai parametri tariffari vigenti.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio non aveva considerato la presenza di due distinti procedimenti riuniti nel corso del giudizio di primo grado. Secondo l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, il compenso unico opera solo “dal momento dell’avvenuta riunione”, mentre per le fasi precedenti il compenso va liquidato separatamente per ciascun fascicolo in ragione del valore della causa, con possibilità di aumentare il compenso unico fino al 20% (elevato al 30% dal D.M. n. 37/2018) per la fase successiva alla riunione, in via discrezionale. La liquidazione di primo grado era, pertanto, non conforme ai minimi tariffari.
Quanto alla riduzione degli importi richiesti, la Corte ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle singole voci, al fine di consentire il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione alle tariffe e sull’osservanza dei minimi inderogabili.
Con riferimento alle spese borsuali, la Corte ha precisato che la liquidazione forfettaria di tali esborsi non esclude il diritto al rimborso delle spese documentate e delle spese generali, spettanti in ragione dell’art. 2 del D.M. n. 55/2014. Anche in questo caso, ove la parte abbia indicato in nota le spese non documentabili richieste in via equitativa, il giudice che intenda ridurle o negarle deve motivare specificamente, non potendo procedere a una liquidazione globale forfettaria inferiore a quanto esposto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per la riliquidazione delle spese processuali nelle singole fasi di giudizio, conformemente ai principi sopra enunciati.
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Nota della Redazione
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