Improcedibilità del ricorso per omessa produzione della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 3705 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando la parte ricorrente, avendo impugnato una sentenza notificata entro il termine breve, non depositi la relata di notifica della sentenza impugnata, pur allegandone l’avvenuta notificazione. La produzione della sola copia autentica del provvedimento, munita di attestazione di conformità ma priva della relata, non soddisfa l’adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. L’improcedibilità non opera invece quando la relata di notifica risulti comunque acquisita al processo, perché prodotta dalla parte controricorrente o ottenuta mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero quando il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve, consentendo al giudice di verificarne la tempestività in relazione all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di Milano ingiunse alla società ricorrente il pagamento di una somma in favore della società controricorrente. L’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo fu respinta in primo grado e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 12/08/2019, confermò integralmente la decisione.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, e la controricorrente ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di inammissibilità ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D. lgs. n. 149 del 2022, alla quale è seguita la richiesta di decisione della società ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, poiché la società ricorrente, pur avendo espressamente allegato che la sentenza impugnata era stata notificata il 05/09/2019, ha depositato esclusivamente la copia autentica della sentenza d’appello munita di attestazione di conformità, ma non la relata di notifica, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..
La Corte ha precisato che la produzione della relata non è necessaria solo quando il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Solo in tale ipotesi, infatti, il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione di quest’ultimo, consente al giudice di legittimità di accertarne la tempestività sin dal momento del deposito.
La Corte ha inoltre escluso l’operatività della diversa regola, pure consolidata, secondo cui l’improcedibilità non va dichiarata quando la relata di notifica risulti nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Nel caso di specie, dall’esame degli atti è emerso che è stata depositata solo la copia autentica della sentenza priva della relata, come attestato dalla Cancelleria, e che tale atto non era presente nel fascicolo della controricorrente.
Quanto alle ragioni di fondo dell’istituto, la Corte ha richiamato il principio per cui le ragioni della tempestiva conoscenza, che avevano sorretto in passato un’interpretazione rigorista, cedono oggi alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione costituita dal divieto di accesso al giudice. Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione quando la relata non risulti in alcun modo acquisita agli atti del giudizio di legittimità.
La Corte ha infine escluso l’applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., in tema di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., poiché le ragioni della decisione non coincidono con quelle della proposta di definizione anticipata, dichiarando il ricorso improcedibile e condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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