Riassunzione tardiva del processo sospeso per pregiudizialità penale (Cass. civ. Sez. 2 n. 5387 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo sospeso per pregiudizialità penale, la parte che non sia parte anche del giudizio pregiudicante non ha alcun onere di attivarsi per accertare l’esito di quest’ultimo; il termine di sei mesi per la riassunzione, ex art. 305 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante, non dalla morte della parte verificatasi durante la sospensione. L’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione è inefficace, funzionalmente inidonea a riattivare il giudizio, con conseguente nullità per derivazione degli atti successivi. La morte della parte già costituita con procuratore, durante la sospensione, non determina interruzione del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c., attesa l’irrilevanza di eventi verificatisi nel periodo di quiescenza del procedimento.
Il Fatto
L’erede di un creditore, in forza di testamento olografo, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice. Quest’ultima proponeva opposizione con querela di falso, rigettata in primo grado e dichiarata inammissibile. La soccombente appellava e il giudice del gravame, ritenuta la pregiudizialità penale, disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Nelle more, l’originario creditore decedeva. La debitrice, venuta a conoscenza della definizione del processo penale, riassumeva la causa nei confronti dei successori dell’attore. Il tribunale dichiarava la falsità del testamento e della scrittura privata; la Corte d’appello rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione uno dei successori.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 295, 299 e 305 c.p.c., sostenendo che la controparte avesse riassunto tardivamente il giudizio, oltre il termine di sei mesi dalla morte della parte, verificatasi il 1° settembre 2010; la disciplina dell’interruzione avrebbe dovuto prevalere su quella della sospensione del processo.
La Corte ritiene la censura manifestamente infondata. Richiamato l’art. 297, comma 1, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2009, la riassunzione del processo sospeso per pregiudizialità deve avvenire nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudicante. Grava su chi eccepisce la tardività l’onere di provare che la parte riassumente avesse avuto notizia del passaggio in giudicato oltre il termine.
Quanto alla morte della parte, la Corte osserva che, durante la sospensione, non possono compiersi atti del procedimento; l’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione è inefficace, nullità che si estende per derivazione agli atti successivi. L’evento morte, verificatosi in tale periodo, è perciò irrilevante e non determina interruzione del processo.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato il passaggio in giudicato della sentenza penale né dimostrato che la controricorrente ne avesse avuto notizia in tempo utile per rendere tardiva la riassunzione. Il ricorso è rigettato, con applicazione della disciplina di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., come interpretata dalle Sezioni Unite n. 36069 del 2023.
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