Interposizione fittizia ex art. 37 d.P.R. n. 600/1973: l’amministratore di fatto è l’effettivo possessore del reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 5658 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di interposizione fittizia di una società di capitali, il relativo reddito d’impresa è imputato all’interponente qualora questi ne risulti l’effettivo possessore, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. La fattispecie è esterna al perimetro applicativo dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, che presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società; laddove, invece, l’amministratore di fatto abbia gestito uti dominus la società, utilizzandola quale schermo, egli è al contempo trasgressore e contribuente, con conseguente traslazione del reddito e delle relative imposte e irrogazione delle sanzioni in capo a lui. L’applicazione della norma non richiede la dimostrazione che la società sia una mera fictio, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, dell’effettivo possesso del reddito del soggetto interposto. Il giudice tributario, nel riqualificare la fattispecie sulla base del principio iura novit curia, non incorre nel vizio di extrapetizione se non altera la sostanza dell’accertamento e il thema decidendum.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, aveva emesso nei confronti di una società cooperativa a r.l. in liquidazione quattro avvisi di accertamento per il recupero, per gli anni 2016-2018, di costi dedotti e detratti in relazione a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nonché un atto di recupero di imposta indebitamente compensata. Tali atti erano stati notificati anche al ricorrente nella qualità di amministratore di fatto della società, unitamente a un atto di contestazione di sanzioni per la sua asserita responsabilità a titolo di concorrente, ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia avevano rigettato i ricorsi, ritenendo comprovato il suo ruolo di organizzatore di una vasta frode fiscale perpetrata attraverso una struttura consortile che si avvaleva di cooperative amministrate da prestanomi.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando anche l’istanza di applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 in ragione di una successiva sentenza penale di assoluzione per non avere commesso il fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso la richiesta di applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, rilevando che la mera allegazione dell’assoluzione penale non è sufficiente, essendo necessario indicare i specifici fatti materiali oggetto di puntuale accertamento nella sentenza penale e per i quali si invoca l’identità con il giudizio tributario. Nella specie, è stata ravvisata una difformità tra i fatti materiali: la sentenza penale riguardava l’imputazione del reato di indebita compensazione quale amministratore di fatto a titolo di concorrente, mentre la controversia tributaria involgeva la posizione del ricorrente quale dominus dell’intero meccanismo fraudatorio ed effettivo trasgressore.
Con riferimento ai motivi di ricorso, la Corte ha esaminato la questione centrale dell’applicabilità dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 all’amministratore di fatto di una società di capitali. Richiamando un consolidato orientamento, ha affermato che la norma, per la sua ampia latitudine, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, e che, in caso di gestione uti dominus, si determina la traslazione del reddito all’effettivo possessore. Tale ricostruzione trova fondamento nella considerazione che l’interponente dispone delle risorse del soggetto interposto come se fossero proprie, e che la prova dell’effettivo possesso può essere affidata anche a circostanze di carattere indiziario, secondo l’id quod plerumque accidit, specie nel caso di società “cartiera”.
La Corte ha poi escluso che la fattispecie rientri nell’ambito dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, il quale presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse della società. Viceversa, quando l’amministratore utilizza l’ente come schermo per perseguire scopi personali, la regola generale della sanzione alla persona fisica autrice dell’illecito è ripristinata. La sanzione, in tal caso, trova riferimento nella condotta dell’interponente che è sanzionato in proprio, non rilevando che la società non sia una mera fictio: la deroga all’art. 7 citato non richiede la dimostrazione dell’inesistenza della società, ma la prova, anche presuntiva, della gestione uti dominus e dell’effettivo possesso del reddito.
Quanto al vizio di extrapetizione, la Corte ha chiarito che la riqualificazione operata dal giudice d’appello, che ha ricondotto la condotta dell’interponente nell’ambito dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, non ha alterato la sostanza dell’accertamento, essendo le ragioni poste a base dell’atto impositivo fondate sul ruolo di organizzatore della frode attribuito al contribuente. Il giudice, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti ai sensi del principio iura novit curia, può applicare disposizioni diverse da quelle richiamate dalle parti, con il solo limite di non mutare la fattispecie concreta e di non pronunciare oltre il chiesto. Ha pertanto rigettato il ricorso, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.
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Nota della Redazione
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