Errore materiale e interesse concreto alla correzione: inammissibile il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 5751 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è inammissibile qualora la parte istante non abbia un interesse concreto e attuale a ottenerla, non potendo la correzione richiesta produrre alcun effetto sulla sfera giuridica del richiedente. La delibazione demandata al giudice della correzione non può, inoltre, risolversi in una questione di diritto, quale quella concernente l’interpretazione delle disposizioni tariffarie in tema di compenso dovuto a parti assistite da un difensore comune, non potendo tale evenienza atteggiarsi quale errore meramente materiale ai sensi della disciplina codicistica.
Il Fatto
La società, già controricorrente in un giudizio di legittimità definito dall’ordinanza n. 16285/2019, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un errore materiale che assumeva presente in quel provvedimento. In particolare, la società istante lamentava che la precedente ordinanza di correzione n. 5455/2021, la quale aveva esteso la condanna alle spese anche agli altri due controricorrenti, non aveva precisato che il compenso liquidato in loro favore, pari a una certa somma oltre oneri di legge, sarebbe spettato a ciascuno dei due controricorrenti e non unitariamente. La società, la cui posizione non era stata incisa dall’originaria pronuncia sulle spese, chiedeva quindi l’integrazione del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la tardività della notifica del ricorso, essendo trascorso oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento di cui si chiede la correzione, in linea con il principio espresso da un precedente di legittimità. Ha comunque proseguito l’esame, rilevando la carenza di un interesse concreto della società istante, poiché la sua quota di spese era stata già liquidata in suo favore dal provvedimento originario, in una parte non incisa dalla successiva correzione.
La pronuncia sottolinea come l’intervento correttivo del 2021 avesse avuto ad oggetto esclusivamente la posizione degli altri due controricorrenti, inizialmente non menzionati, estendendo a loro la condanna alle spese. La richiesta della società istante, volta a chiarire la natura della liquidazione a favore di questi ultimi, non avrebbe pertanto avuto alcun impatto sul proprio diritto, già definitivamente riconosciuto.
La Corte ha poi aggiunto, ad abundantiam, che la statuizione di cui si chiedeva la correzione non si atteggiava ictu oculi quale errore materiale. La questione, concernendo la corretta interpretazione delle disposizioni tariffarie di cui agli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55/2014 in tema di liquidazione del compenso in favore di parti che si sono difese tramite un difensore comune, involgeva una vera e propria questione di diritto, come tale estranea all’ambito applicativo del rimedio della correzione degli errori materiali.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in ragione dell’assenza delle parti intimate.
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Nota della Redazione
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