L’estratto di ruolo è prova della notifica e l’inerzia di Ader rende inammissibile il suo ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 6158 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro, in difetto dei presupposti derogatori al patrocinio convenzionalmente affidato all’Avvocatura dello Stato. L’estratto di ruolo, anche se prodotto come semplice riproduzione a stampa, è documento valutabile dal giudice di merito per la prova dei fatti in esso documentati. In tema di riscossione, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o con messo notificatore, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella. Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti in appello solo se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito secondo le formalità di legge.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento emessi per tributi vari, eccependo la prescrizione del credito. La CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello della società, dichiarando prescritto il credito e confermando la prescrizione delle sanzioni per gli altri atti, in assenza di atti interruttivi.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate. La società si costituiva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. Il Comune e la Camera di Commercio restavano intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché proposto con il patrocinio di un difensore del libero foro. Il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’Agenzia e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato a quest’ultima, salvo i casi di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità, salvo apposita delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933.
Quanto al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per tecnica di redazione, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Tale principio, anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti.
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riguardanti l’illegittima esclusione dell’estratto di ruolo quale prova tardivamente prodotta in primo grado. Richiamando il principio per cui nel processo tributario i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito, ha cassato la sentenza sul punto. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti.
Il ricorso incidentale della società è stato invece rigettato. La Corte ha chiarito che l’estratto di ruolo è documento valutabile dal giudice di merito, unitamente agli altri elementi probatori, e che per la prova della notificazione della cartella è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo onere di produzione della cartella. Ha inoltre ritenuto generico il motivo sulla prescrizione e infondate le censure sulla motivazione degli atti e sulla giurisdizione in materia di risarcimento danni da comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria, devoluta al giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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