La notifica diretta delle cartelle non richiede la raccomandata informativa di cui all’art. 60 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6333 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, non richiede l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, norma applicabile solo alla notificazione degli avvisi e degli altri atti impositivi. L’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. e la sua contestazione, anche con riferimento alla riferibilità della sottoscrizione al destinatario, è ammessa solo mediante querela di falso, proponibile anche avverso il documento prodotto in copia.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova un avviso di iscrizione ipotecaria emesso ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti Iva, Irpef e canone radiotelevisivo, deducendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche e dell’avviso stesso.
Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, avendo accertato la regolarità delle notifiche. La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello, confermando la sentenza. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva l’invalidità delle notifiche eseguite mediante consegna del plico a familiari o addetti alla casa, per mancata prova dell’invio della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha chiarito che la fattispecie è regolata dal regime speciale della notifica “diretta” dell’agente della riscossione, che non prevede tale adempimento, essendo sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell’avviso da parte del consegnatario legittimato. Il regime si discosta da quello ordinario della legge n. 890 del 1982 e ha superato il vaglio di costituzionalità con Corte cost. n. 175/2018.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, la Corte ha ribadito che l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dell’attività dell’ufficiale postale, compresa l’identificazione del consegnatario. Il destinatario che neghi di aver ricevuto l’atto o di aver apposto la firma ha l’onere di proporre querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento (Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 6028/2023). La Corte ha precisato che tale rimedio è proponibile anche avverso il documento prodotto in copia, come già affermato da Cass. n. 8718/2023, poiché la sentenza che dichiara la falsità della copia riverbera i propri effetti anche sull’originale.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato il luogo processuale e i termini in cui l’eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata. La Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato, escludendo l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento nel processo tributario, di natura impugnatoria. La cartella di pagamento e l’iscrizione ipotecaria sono atti obbligatoriamente impugnabili nel termine decadenziale di sessanta giorni ex artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, e la contribuente non aveva dimostrato di aver avuto conoscenza degli atti solo in epoca recente.
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Nota della Redazione
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