Costituzione in appello tributario e notifica a mezzo posta: termine dalla ricezione e valore probatorio dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 6730 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante che abbia notificato l’atto tramite il servizio postale universale decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, e non dalla data di spedizione. La costituzione non è inammissibile se, entro tale termine, viene depositato l’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. In mancanza di tale asseverazione, l’idoneità probatoria della scritturazione manuale della data può essere superata solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava il diniego di nulla osta alla fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo che l’Ufficio non avesse prodotto la ricevuta di spedizione dell’atto notificato a mezzo posta, con conseguente impossibilità di verificare la tempestività della costituzione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo decreto, e dell’art. 156 c.p.c., per non essersi la CTR attenuta all’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite n. 13452 del 2017.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite: nel processo tributario, per chi si avvalga del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione. Ha inoltre precisato che la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina l’inammissibilità dell’appello qualora il ricorrente depositi l’avviso di ricevimento del plico entro il termine suddetto, a condizione che la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
La pronuncia della CTR risultava difforme dal principio, poiché aveva applicato il precedente superato di Cass. n. 16758/2016, richiedendo il deposito della ricevuta di spedizione entro trenta giorni dalla spedizione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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