Litis denuntiatio e legittimazione passiva dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 6865 del 22.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nel caso di liti promosse contro il concessionario della riscossione che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, pone a carico dello stesso un obbligo di chiamata in causa dell’ente creditore, qualificabile come litis denuntiatio e non come fattispecie riconducibile all’art. 106 c.p.c. Ne consegue che l’omessa chiamata non determina il difetto di legittimazione passiva del concessionario, ma produce effetti solo sul piano sostanziale, ovvero l’obbligo di risarcire il danno. La chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, senza necessità di autorizzazione giudiziale, e l’ente creditore può sempre intervenire volontariamente nel giudizio, accettando lo stato in cui il processo si trova.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo l’insufficiente motivazione dell’atto, in quanto non teneva conto di un piano di rateizzazione in corso. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR, pronunciando sull’appello dell’Agente della riscossione, riformava la decisione, ritenendo che la contestazione non riguardasse l’operato del concessionario e che fosse comunque carente la sua legittimazione passiva rispetto alle doglianze concernenti la rateizzazione e l’importo. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del contribuente, deducendo la violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 e la fondatezza delle contestazioni sulla motivazione della cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, censurando l’erroneo presupposto da cui era partito il giudice di appello, ossia la carenza di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi della norma citata, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore. L’aver individuato nell’uno o nell’altro soggetto il legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente, onere che grava sul concessionario.
La Corte ha qualificato tale dovere come litis denuntiatio, richiamando i propri precedenti (Sezioni Unite n. 16412/2007, Cass. 10528/2017, Cass. 3955/2020, Cass. 30792/2024). La norma, infatti, non delinea un’ipotesi di intervento coatto riconducibile all’art. 106 c.p.c., ma una mera denuncia della lite, la cui omissione produce conseguenze solo sul piano sostanziale. Da tale natura deriva che la chiamata in causa può avvenire con qualunque modalità, liberamente scelta dall’agente, senza che sia necessaria un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Cass. 16685/2019, Cass. 9250/2019). L’ente creditore, inoltre, può sempre intervenire volontariamente in giudizio, accettando lo stato in cui il processo si trova e restando comunque consentite le mere difese (Cass. 14445/2025).
Il giudice di rinvio dovrà quindi esaminare le contestazioni del contribuente sull’adeguata motivazione della cartella, che il giudice di secondo grado aveva ritenuto assorbite sulla base dell’erroneo presupposto della carenza di legittimazione passiva del concessionario. I restanti motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990 nonché il mancato esame di un fatto decisivo ex art. 3-bis legge n. 462/1997, sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
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Nota della Redazione
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