Sopravvenuta edificabilità da piano adottato: nessun obbligo dichiarativo ICI/IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 7774 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e IMU, l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione non sussiste quando la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dell’adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune, atteso che la conoscenza di tale circostanza è in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del piano urbanistico. Ne consegue che, escluso l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, la decadenza dall’esercizio del potere impositivo deve essere riferita al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, e non già a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In materia di tributi locali e di notifica degli atti impositivi, trova applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sicché rileva la data in cui l’ente ha consegnato il plico all’ufficio postale, non quella di ricezione da parte del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2010 e 2011, emesso per omessa dichiarazione su due fabbricati e su un terreno divenuto edificabile a seguito dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo congruo il valore dell’area edificabile e dichiarando l’ente impositore decaduto per il solo anno 2010, ma non per il 2011. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge, mentre il Comune resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale avverso la declaratoria di decadenza per l’anno 2010.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi sei motivi del ricorso principale. Con riguardo al terzo, quarto e quinto motivo, ha affermato l’assenza di obbligo di allegazione all’avviso di accertamento degli atti conoscibili dal contribuente mediante pubblicità legale, quali le delibere comunali ex art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997. Ha inoltre ribadito che l’edificabilità di un’area, ai sensi dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005, si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi.
Il thema decidendum centrale, rimesso alla pubblica udienza per la sua valenza nomofilattica, riguardava la sussistenza dell’obbligo dichiarativo in capo al contribuente nell’ipotesi di trasformazione del terreno agricolo in area edificabile conseguente al mutamento di destinazione urbanistica. La Corte, discostandosi dal precedente orientamento di cui alla sentenza n. 34879 del 2022, ha dato continuità al più recente arresto della Sezione Tributaria n. 26921 del 7 ottobre 2025, enunciando il principio per cui l’onere dichiarativo previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 e dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201/2011 non sussiste quando la variazione dipenda dall’adozione dello strumento urbanistico generale, in quanto fatto conoscibile dal contribuente senza necessità di comunicazione individuale.
Da tale revirement la Corte ha fatto discendere la corretta individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Escluso l’obbligo dichiarativo con decorrenza dall’anno 2009, la fattispecie è stata ricondotta a un’ipotesi di omesso versamento: il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre pertanto dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato e non a quello in cui la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata.
In applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto il Comune decaduto per l’anno 2010, essendo il termine scaduto il 31 dicembre 2015, ma non per l’anno 2011, il cui termine di decadenza era venuto a scadenza il 31 dicembre 2016. Ha inoltre disatteso il ricorso incidentale, affermando che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, applicabile anche agli atti tributari locali, assume rilevanza ai fini del rispetto del termine di decadenza, sicché deve aversi riguardo alla data di consegna del plico all’ufficio postale e non a quella di ricezione da parte del contribuente, senza che ciò valga a salvare il potere impositivo per l’anno 2010.
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Nota della Redazione
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