Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo e non richiede un trattamento in godimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8352 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rivalutazione del montante contributivo prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 configura un diritto autonomo rispetto al diritto al trattamento pensionistico. Pur avendo natura di prestazione previdenziale e necessitando della previa domanda amministrativa, tale diritto non è funzionalmente condizionato all’esistenza di una pensione in godimento al momento della domanda giudiziale. L’accertamento di tale diritto, se non espressamente impugnato, è coperto da giudicato interno.
Il Fatto
Il lavoratore agiva in giudizio chiedendo la rivalutazione contributiva per la qualificata esposizione all’amianto nel periodo dal 01/01/1993 al 31/12/1998, ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con consequenziale ricostituzione contributiva e riliquidazione del trattamento pensionistico. Il Tribunale di Taranto accoglieva le domande.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava integralmente la sentenza, ritenendo che il lavoratore non fosse titolare di alcun trattamento pensionistico a carico dell’INPS e rigettando le domande originariamente proposte. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi afferenti alla medesima questione giuridica: il diritto alla rivalutazione del montante contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.
Richiamando il costante orientamento della Corte (da ultimo Cass. n. 32288/2024), gli ermellini ribadiscono che la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto configura un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione. Pur essendo una prestazione previdenziale che richiede la previa domanda amministrativa, la sua esistenza non è subordinata alla titolarità di un trattamento pensionistico in corso.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva cumulato due domande: una di rivalutazione del montante e una di riliquidazione della pensione. Era pacifico che il lavoratore non fosse titolare di alcun trattamento pensionistico al momento della domanda giudiziale. La corte territoriale aveva però erroneamente ritenuto il diritto alla rivalutazione funzionalmente connesso all’esistenza di una pensione in godimento, non attribuendogli autonomo rilievo.
La Cassazione censura tale impostazione: il diritto alla rivalutazione era già stato accertato dal giudice di prime cure con una statuizione non espressamente impugnata dall’istituto previdenziale, divenendo pertanto soggetto a preclusione per effetto del giudicato interno.
La Corte accoglie quindi il primo e secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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