L’inserimento fraudolento in graduatoria esclude l’affidamento e rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8488 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi di ricorso devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. È, altresì, inammissibile il motivo che censuri l’applicazione di una norma diversa da quella effettivamente richiamata dal giudice di merito, come nel caso di condanna alle spese fondata sull’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ. e non sull’art. 152.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Avellino, rigettava la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici scolastici, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di depennamento dalle graduatorie di cui al D.M. n. 75/2001, qualificato come provvedimento disciplinare assunto in difetto di contestazione e di avvio del procedimento, nonché il riconoscimento del servizio prestato ai fini dell’inserimento nella graduatoria ATA e il ripristino del punteggio con la corresponsione delle spettanze maturate.
Il giudice d’appello escludeva la natura disciplinare del depennamento, derivando questo dalla mancanza di una condizione di legge per l’instaurazione del rapporto, avendo accertato che l’istante non era originariamente inserita in graduatoria e che l’iscrizione era avvenuta solo nel 2017, mediante l’utilizzo dell’identificativo di altro aspirante depennato per raggiunti limiti di età. La Corte territoriale riteneva, inoltre, infondata la censura sulla condanna alle spese, applicando l’art. 152-bis disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 4, comma 42, l. n. 183/2011. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dei principi di cui al D.M. n. 75/2001 e degli artt. 1, 1-bis, 5, 7 e 8 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., sostenendo il possesso del requisito del servizio prestato per almeno 30 giorni e l’affidamento ingenerato dalla mancata contestazione dell’inserimento per lungo tempo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, in quanto non si misurava con il decisum della sentenza impugnata. La ricorrente si limitava ad affermare la sussistenza del requisito “innovativo” di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. n. 75/2001, omettendo di specificare quando tale requisito fosse maturato e senza confutare l’accertamento della modalità sostanzialmente fraudolenta con cui l’inserimento era avvenuto. Inoltre, insisteva sulla censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, senza replicare alla statuizione di inammissibilità per tardività della doglianza.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la Corte territoriale aveva applicato non l’art. 152 bensì l’art. 152-bis, che prevede la liquidazione delle spese in favore delle pubbliche amministrazioni nella misura del compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, correttamente in quanto la controversia era stata instaurata nel 2021, successivamente all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 4, comma 42, l. n. 183/2011.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.