Il concorso di cause lecite e illecite può ridurre il danno alla salute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8514 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno alla salute, il principio di equivalenza delle condizioni, governa la sola imputazione causale dell’evento, mentre la quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli resta disciplinata dall’art. 1223 c.c., imponendo di distinguere l’accertamento del nesso causale dalla successiva valutazione del danno. Qualora il danno sia riconducibile anche a condotte lecite, come l’esito negativo ma legittimo di una procedura selettiva, il giudice di merito può ridurre proporzionalmente il risarcimento, frazionando la responsabilità in via equitativa, purché motivi adeguatamente il peso specifico attribuito a ciascuna causa concorrente. Il potere di liquidazione equitativa del danno, non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione consente di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Il metodo controfattuale, riguarda invece la condotta alternativa lecita e non il concorso di cause lecite e illecite nella produzione del danno.
Il Fatto
Un medico, a seguito di una riorganizzazione aziendale, non veniva selezionato per il ruolo di responsabile di struttura complessa, poi assegnato ad altro professionista. Il lavoratore lamentava il demansionamento e l’illegittima diffusione anticipata della notizia dell’esito della selezione, sostenendo di aver subito un danno alla salute.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’Azienda sanitaria per la sola diffusione anticipata e, sulla base di CTU, accertava un danno biologico da disturbo depressivo, liquidandolo integralmente. La Corte d’Appello, invece, riduceva il risarcimento del 50%, ritenendo che parte del danno fosse ascrivibile al legittimo esito negativo della procedura concorsuale, e non alla sola condotta illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. Ha preliminarmente escluso la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., affermando l’operatività dell’effetto devolutivo dell’appello: la censura sulla quantificazione del danno implica la devoluzione piena della delibazione sull’an e sul quantum, quando l’atto di appello investe la sussistenza del nesso causale.
Quanto al merito, la Corte ha chiarito che il ricorrente sovrapponeva i profili della causalità del danno e della sua quantificazione. Il principio di equivalenza delle condizioni, attiene all’imputazione dell’evento, mentre la successiva determinazione delle conseguenze pregiudizievoli deve fare i conti con il concorso di cause lecite e illecite.
Proprio con riferimento al concorso di cause, la Corte ha richiamato il principio per cui il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento non illecito. Tale riduzione avviene attraverso la comparazione del grado di incidenza eziologica delle cause concorrenti e il frazionamento delle responsabilità in via equitativa.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la liquidazione equitativa non è censurabile in sede di legittimità, se la motivazione dà conto del peso specifico attribuito a ciascun fattore. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che il CTU non aveva distinto la parte del danno attribuibile alla condotta illecita da quella conseguente al legittimo esito della procedura.
Infine, è stato chiarito che il metodo controfattuale, richiamato dal ricorrente, attiene alla diversa ipotesi della condotta alternativa lecita e non si applica al concorso di cause lecite e illecite. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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