Liquidazione delle spese di lite senza distinzione tra gradi e sotto i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. 5 n. 4118 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito deve liquidare le spese di lite in modo distinto per ciascun grado di giudizio, poiché la mera indicazione di un importo complessivo è inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle. Nella vigenza del d.m. n. 55/2014, il potere discrezionale tra minimo e massimo non è sindacabile in sede di legittimità, ma la motivazione è doverosa quando il giudice si discosta dai parametri. A seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle, né operare una liquidazione al di sotto dei valori minimi, divenuti inderogabili.
Il Fatto
Il contribuente, vittorioso in primo grado avverso un’intimazione di pagamento, vedeva riconosciute le spese in misura ridotta. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, liquidando però le spese dei due gradi in un’unica somma complessiva di euro 2.500,00, senza distinguere tra le fasi del giudizio.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso, originariamente notificato presso l’Avvocatura dello Stato, veniva rinnovato a seguito di ordine della Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato l’ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica, considerando il ricorso ammissibile. Nel merito, ha ritenuto fondato l’unico motivo esaminando la legittimità della liquidazione operata dal giudice d’appello.
Richiamando il principio per cui la liquidazione deve avvenire in modo distinto per ciascun grado, la Corte ha affermato che la specificazione è condizione necessaria per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo e per verificare il rispetto delle tabelle. La liquidazione cumulativa è stata quindi ritenuta illegittima.
Inoltre, la Corte ha ricordato che, nella vigenza del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle. Tale limite opera sia per la liquidazione del compenso tra avvocato e cliente, sia per la liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente. L’esercizio del potere discrezionale di scostamento richiede una motivazione adeguata.
Nel caso di specie, la CTR aveva riconosciuto l’applicabilità dei valori medi per il primo grado, ma aveva poi liquidato cumulativamente le spese dei due gradi in una somma che, non consentendo di distinguere, non permetteva di verificare il rispetto dei limiti minimi. Tale modus operandi è stato ritenuto non conforme ai principi richiamati.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda a una nuova liquidazione sulla base dell’attività difensiva svolta, applicando i criteri indicati e regolando le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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