Il divieto di modifica della motivazione dell’avviso in corso di causa vincola la concessionaria della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9816 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ufficio finanziario — inclusa la società concessionaria della riscossione — non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell’avviso di accertamento o di liquidazione, né può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle dell’atto impositivo. La motivazione dell’avviso garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimita l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella fase contenziosa e assicura un’azione amministrativa efficiente. L’integrazione o la modificazione dell’originario avviso determina una nuova pretesa, che deve essere formalizzata con un nuovo atto impositivo motivato. Le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è giudizio di impugnazione dell’atto.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel commercio di vernici e materiali per l’edilizia, impugnò l’avviso di accertamento per maggiore imposta TARES relativa all’annualità 2013, emesso dalla concessionaria del servizio di riscossione, che aveva individuato una superficie tassabile di mq 1.442 in luogo dei 220 dichiarati. La società eccepì di svolgere l’attività in una porzione ridotta dell’immobile e di non avvalersi del servizio di raccolta rifiuti del comune, trattandosi di rifiuti speciali smaltiti tramite operatori specializzati.
Il giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo l’avviso non motivato e la superficie tassabile erronea. La Commissione tributaria regionale, invece, accolse l’appello della concessionaria, valorizzando un sopralluogo effettuato nel 2018 — cinque anni dopo l’anno d’imposta — dal quale era emersa una superficie diversa (mq 431), rettificata e comunicata via PEC al difensore della società. Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello, rilevando che la decisione di accoglimento dell’appello implica la statuizione implicita di rigetto dell’eccezione, superata dalla soluzione di altra questione che ne presuppone l’infondatezza.
Ha invece accolto il secondo motivo, relativo alla nullità dell’avviso per carenza di motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ufficio non può modificare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, poiché la motivazione dell’avviso garantisce il diritto di difesa del contribuente e delimita le ragioni deducibili in giudizio. La rettifica operata dalla concessionaria sulla base del sopralluogo del 2018 ha introdotto elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto d’imposta, configurando una nuova pretesa impositiva che avrebbe richiesto l’adozione di un nuovo atto.
La Corte ha precisato che, sebbene le riduzioni della pretesa originaria non necessitino di particolari formalità, nel caso di specie la concessionaria ha sostanzialmente cambiato le ragioni della pretesa, fondandole su un’attività accertativa successiva e autonoma, in violazione del divieto di modificare la motivazione dell’atto nel corso del giudizio. Ha conseguentemente dichiarato assorbiti i restanti motivi e cassato la decisione impugnata senza rinvio, accogliendo l’originario ricorso della contribuente.
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Nota della Redazione
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