Domande ultratardive di ammissione al passivo: onere della doppia prova e natura impugnatoria dell’opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9828 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione di crediti al passivo fallimentare, la domanda c.d. ultratardiva ex art. 101, ultimo comma, l. fall. richiede che il creditore dimostri non solo la causa esterna che ha impedito la tempestiva o infrannuale attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa, che ha determinato l’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento. Il creditore deve attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto, non potendo beneficiare automaticamente del termine di dodici mesi. La valutazione della sussistenza della causa non imputabile costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato. Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria, anche nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, con conseguente applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Gli acquirenti di alcuni terreni e fabbricati, stipulato un rogito di compravendita con una cooperativa agricola, venivano successivamente a conoscenza di abusi edilizi e di un’ordinanza di demolizione gravante sugli immobili. Ritenendo di vantare un credito verso la società, presentavano domanda di ammissione tardiva al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, deducendo la riduzione del prezzo, i costi di demolizione e il danno risarcitorio.
Il Tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, rigettava l’impugnazione confermando l’esclusione del credito per tardività. Il giudice di merito riteneva che i creditori non avessero provato che il ritardo fosse dovuto a causa non imputabile, essendo emerso che erano a conoscenza delle problematiche urbanistiche già prima della stipula del rogito. La decisione veniva impugnata dai creditori con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo concernente la mancata concessione dei termini per memorie conclusive, richiamando la natura deformalizzata del rito di cui all’art. 99 l. fall. La concessione di tali termini è puramente eventuale e facoltativa, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale.
Nel merito, la Suprema Corte ha superato il precedente orientamento richiamato dai ricorrenti, affermando il principio per cui l’art. 101, ultimo comma, l. fall. impone al creditore una doppia dimostrazione: la causa esterna impeditiva della tempestiva attivazione e la causa esterna dell’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento. Viene così escluso che, una volta venuto meno l’ostacolo, la domanda possa essere presentata entro l’originario termine di dodici mesi, richiedendosi invece un’attivazione in un termine ragionevolmente contenuto. È stato precisato che la verifica dell’imputabilità del ritardo integra un accertamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se motivato coerentemente.
Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha ribadito il perimetro applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, richiedendo l’indicazione puntuale del fatto storico, della sua decisività e della sua discussione processuale. Ha quindi escluso che la censura possa essere utilizzata per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
Infine, la Corte ha affermato che il giudizio di opposizione allo stato passivo, anche se svolto nell’ambito di una liquidazione coatta amministrativa, conserva natura impugnatoria, rendendo applicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e quindi il raddoppio del contributo unificato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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