Frodi carosello: l’Agenzia deve provare solo la conoscibilità della frode, non la consapevolezza effettiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 10092 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva e sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Raggiunta tale prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La regolarità formale delle scritture contabili, la tracciabilità dei pagamenti e l’effettiva consegna della merce sono elementi fisiologicamente compatibili con il meccanismo della frode carosello e non sono idonei, da soli, a elidere gli indizi oggettivi dell’interposizione fittizia né a dimostrare la diligenza esigibile dal cessionario.
Il Fatto
La società contribuente aveva esposto nella dichiarazione tardiva relativa all’anno 2011 un credito IVA di cospicuo ammontare, derivante da operazioni di acquisto intercorse con una società che le indagini della Guardia di Finanza qualificavano come “cartiera”. L’Agenzia delle entrate disconosceva il credito, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti, e irrogava le relative sanzioni per omessa dichiarazione e illegittima detrazione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, riconosceva la validità del credito esposto, ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della contribuente circa la natura fittizia del fornitore. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o illogica, rigettandolo. I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata espone chiaramente il proprio percorso argomentativo, pur nella sua erroneità, individuando la ratio decidendi nella ritenuta mancanza di prova della consapevolezza della frode. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale, ravvisabile solo in casi di mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà o perplessità della motivazione, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.
La Corte ha invece accolto il primo motivo, ravvisando un’erronea applicazione dei principi sul riparto dell’onere della prova. La giurisprudenza nomofilattica richiede, infatti, che l’Amministrazione dimostri due circostanze: che il soggetto interposto sia diverso da quello reale e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA. La prova può essere raggiunta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una prova analitica di ogni dettaglio.
La CTR aveva invece postulato un onere probatorio ulteriore e diverso, richiedendo all’Ufficio una prova diretta della consapevolezza della contribuente. Il giudice regionale ha inoltre valorizzato elementi, come la regolarità delle cessioni a valle e la tracciabilità dei pagamenti, che la giurisprudenza ritiene fisiologicamente compatibili con il meccanismo della frode carosello e, pertanto, privi di autonomia dimostrativa per escludere la fittizietà soggettiva dell’operazione.
La Corte ha precisato che l’onere probatorio dell’Amministrazione può ritenersi soddisfatto già con la dimostrazione che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata, costituendo tale mancanza un elemento sintomatico dell’assenza di buona fede del cessionario. Alla luce di tali principi, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli elementi oggettivi evidenziati dall’Amministrazione fossero idonei a fondare la conoscibilità della frode, per poi valutare la diligenza del contribuente.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia per un nuovo esame. Il terzo motivo, concernente il vizio di ultrapetizione per l’affermazione positiva della spettanza del credito, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo mezzo e dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio, all’esito del nuovo scrutinio sulla legittimità del disconoscimento della detrazione IVA.
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Nota della Redazione
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