La domanda di pagamento del prezzo del macchinario sostitutivo non è nuova se formulata sin dal primo grado (Cass. civ. Sez. 2 n. 10093 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio non è censurabile in sede di legittimità se motivato in modo congruo e adeguato, con riguardo all’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale. La domanda di condanna al pagamento del prezzo di una merce sostitutiva, consegnata in forza di un accordo cui le parti attribuiscono efficacia novativa, non è nuova se la relativa vicenda era stata allegata sin dalla comparsa di risposta di primo grado; la domanda stessa deve intendersi pertanto ammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. In tema di vendita, la determinazione del corrispettivo residuo può essere compiuta dal giudice sulla base della fattura di acquisto del bene da parte del venditore, senza che la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio integri vizio di legittimità in assenza di un accordo delle parti in tal senso.
Il Fatto
L’acquirente conveniva in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione parziale del contratto per inadempimento, con riguardo a un macchinario per cappelletti che aveva manifestato gravi problemi di funzionamento ed era stato ritirato dalla venditrice, che aveva consegnato in sostituzione una macchina di diverso modello. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, in riforma, condannava invece l’acquirente al pagamento del corrispettivo del macchinario sostitutivo, ritenendo ammissibile e fondata la domanda della venditrice, che aveva agito in via subordinata sul presupposto dell’effetto novativo della sostituzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con cui la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e dell’art. 345 c.p.c. per la novità della domanda di pagamento del prezzo del macchinario sostitutivo. Ha premesso che, in caso di dedotto error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti, e che l’interpretazione della domanda è riservata al merito, salvo il controllo di congruità della motivazione. Sulla base dell’esame diretto degli atti introduttivi del primo grado, ha ritenuto che la domanda fosse stata formulata sin dall’inizio: nell’atto di citazione risultava dedotta la circostanza della vendita del macchinario sostitutivo e nella comparsa di risposta la convenuta aveva allegato la sostituzione concordata, chiedendo la condanna al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di saldo prezzo per la vendita di cui è causa. Ne ha escluso pertanto la novità in appello e ha ritenuto non configurabile alcun vizio di ultrapetizione. Ha inoltre precisato che l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e l’imputazione del corrispettivo pagato al prezzo complessivo non sono difese incompatibili.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, e ha ritenuto non sindacabile l’accertamento del valore del macchinario fondato sulla fattura di acquisto prodotta dalla venditrice, attenendo al merito la censura sulla sua autenticità. Ha infine negato la violazione dell’art. 1470 c.c.: la consegna del macchinario sostitutivo era stata frutto di una pattuizione cui le parti avevano concordemente attribuito efficacia novativa e la determinazione del corrispettivo residuo, operata sulla base del contratto iniziale e dello sconto originariamente pattuito, implicava il rigetto della tesi dell’accordo autonomo privo di prezzo. Il mancato ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio non è risultato illegittimo in assenza di un accordo delle parti in tal senso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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