La motivazione apparente sulla regolarità delle notifiche integra violazione del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 10835 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente ex art. 23 d.lgs. n. 546/1992 comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata in causa di terzi. Resta fermo il diritto di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, contestare l’applicabilità delle norme invocate e produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo decreto. La produzione di nuovi documenti in appello è sempre consentita ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo previgente, senza necessità di dimostrare la non imputabilità della mancata produzione in primo grado. Integra il vizio di motivazione apparente, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti ad affermare in modo tautologico la regolarità delle notifiche e l’effetto interruttivo della prescrizione, senza esaminare le specifiche censure della parte.
Il Fatto
L’Agente della Riscossione notificava alla società contribuente alcuni avvisi di intimazione, a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEG e ILOR. La società impugnava le cartelle e gli atti di pignoramento presso terzi, eccependo la nullità delle notifiche degli atti prodromici, la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere di notifica. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo la costituzione tardiva della parte resistente ostativa alla valutazione delle sue ragioni.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’impugnazione dell’Agente della Riscossione, affermando la validità degli atti emessi, regolarmente notificati, con effetto interruttivo della prescrizione. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la violazione di norme processuali sulla costituzione tardiva, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omessa pronuncia su diverse eccezioni, tra cui l’inesistenza delle notifiche tramite p.e.c. e la decadenza dal potere di notifica.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, rigettandolo. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la violazione del termine per la costituzione in giudizio del resistente comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e di chiamare in causa terzi. Permane il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti. Con riguardo alla produzione documentale in appello, ha precisato che nel giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, che consente la libera produzione di nuovi documenti, anche preesistenti.
La Corte ha poi accolto il secondo motivo, ravvisando il vizio di motivazione apparente. Ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. L’anomalia motivazionale è denunciabile solo quando si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Nel caso di specie, la censura è stata ritenuta fondata. La Commissione Tributaria Regionale si era limitata a una tautologica affermazione della validità delle notifiche e del conseguente effetto interruttivo della prescrizione, senza svolgere alcun esame delle censure proposte dalla società. L’assenza di un iter logico idoneo a rendere comprensibile il percorso decisionale ha determinato la nullità della sentenza. L’accoglimento ha reso assorbiti gli altri motivi di ricorso, relativi alle omesse pronunce. Il provvedimento è stato cassato con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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