L’accertamento societario definitivo non fonda l’automatica imputazione di utili al socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10850 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valido accertamento a carico della società, relativo a ricavi non contabilizzati, costituisce soltanto il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi. Ove il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato, senza avere preso parte, o essere stato messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali, ma anche la ricorrenza del presupposto stesso dell’esistenza degli utili. Ne consegue che il giudice di merito non può fondare l’imputazione di utili extracontabili al socio in via automatica sulla sola definitività dell’accertamento societario, dovendo verificare l’effettiva generazione degli utili e la loro distribuzione. È nulla, altresì, la decisione che valorizzi gli effetti riflessi di una pronuncia favorevole alla società quando questa non sia ancora passata in giudicato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, socio al 50% di due società a ristretta base sociale, un avviso di accertamento per maggiori redditi IRPEF, quali utili extracontabili derivanti dalla partecipazione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, annullava l’accertamento limitatamente agli utili provenienti da una delle società, caducati in virtù di una pronuncia favorevole che aveva annullato l’accertamento nei confronti della società stessa.
Per l’altra partecipazione, la CTR riteneva legittimo l’accertamento sul presupposto che quello emesso nei confronti della società non fosse stato impugnato e fosse pertanto definitivo. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il contribuente sia l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, riqualificando come incidentale il ricorso dell’Agenzia notificato per primo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto nell’ambito del procedimento principale, in applicazione del principio per cui, in caso di ricorsi di identico contenuto, la decisione su quello iscritto per primo rende inammissibile l’altro.
Con riferimento al ricorso principale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di nullità per motivazione apparente, escludendo che la sentenza impugnata fosse priva del minimo costituzionale di motivazione, avendo la CTR esplicitato l’iter logico-giuridico seguito. Ha invece accolto i motivi concernenti la violazione delle regole sull’onere della prova e l’omessa pronuncia.
La Corte ha censurato l’impostazione del giudice d’appello che aveva sviluppato l’intera sequenza imputativa in modo automatico, fondandola sulla definitività dell’accertamento societario. Ha richiamato l’orientamento consolidato per cui il valido accertamento a carico della società costituisce solo il presupposto dell’accertamento a carico dei soci, restando salva la facoltà del socio, che abbia impugnato separatamente senza partecipare al giudizio societario, di contestare la ricorrenza del presupposto. La pronuncia è stata cassata anche in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, avendo la CTR valorizzato gli effetti riflessi di una sentenza favorevole alla società non ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata per cassazione.
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Nota della Redazione
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