Raddoppio termini e prova operazioni inesistenti: riparto onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10873 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, ai sensi della c.d. “seconda normativa transitoria” di cui all’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015 — applicabile agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 per periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016 — il raddoppio dei termini di accertamento è subordinato alla sussistenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, presentata o trasmessa entro i termini ordinari. Qualora sia pendente un procedimento penale, le informative acquisite dalla polizia giudiziaria sono sufficienti ai fini del raddoppio, non occorrendo la prova della comunicazione della notizia di reato da parte dell’Agenzia delle entrate. In materia di IVA, l’onere di provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni grava sull’Amministrazione e può essere assolto anche mediante presunzioni, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle stesse, non potendo tale prova essere raggiunta con la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, di regola usati proprio per simulare un’operazione fittizia.
Il Fatto
All’esito di indagini penali avviate a seguito di un omicidio nel 2012, emergeva un sistema di evasione fiscale realizzato tramite la vendita non dichiarata di prodotti farmaceutici: una società emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti di alcune farmacie, che registravano costi fittizi e rivendevano i farmaci in nero. La farmacia di un contribuente veniva sottoposta a verifica per i periodi d’imposta dal 2008 al 2011, con recupero a tassazione dei costi da fatture per operazioni inesistenti e dell’IVA indebitamente detratta. L’Ufficio emetteva avvisi di accertamento per ciascuna annualità, impugnati dal titolare e dalla società subentrata. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva gli appelli dei contribuenti e annullava gli atti impositivi. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi, limitatamente ad alcuni capi e annualità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati su due profili: la decorrenza del termine di accertamento, con la questione del raddoppio, e il riparto dell’onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. Quanto al primo profilo, la CTR aveva annullato l’avviso per il 2009 ritenendo intervenuta la decadenza, non essendo stata inoltrata tempestivamente la notizia di reato. La Corte, richiamando il proprio precedente Cass. n. 22902/2025, ha rilevato che il raddoppio dei termini non richiede la prova della comunicazione della notizia di reato quando sia pendente un procedimento penale con acquisizione delle informative della polizia giudiziaria, che risultano sufficienti. Nel caso di specie, le deduzioni dell’Agenzia svolte in appello — una comunicazione di notizia di reato antecedentemente alla scadenza ordinaria — rendevano tempestivo l’avviso.
La Corte ha poi dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente il preteso travisamento della prova documentale, essendo stata la questione già risolta con l’accoglimento del primo motivo. Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha censurato la pronuncia impugnata per aver attribuito valore di prova contraria all’allegazione del pagamento delle fatture, senza verificare l’effettività delle prestazioni.
In linea con la giurisprudenza consolidata — Cass. n. 9723/2024 e Cass. n. 28628/2021 — la Corte ha ribadito che, in tema di IVA, l’onere della prova dell’inesistenza oggettiva delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di un’idonea struttura organizzativa. Il contribuente, per converso, deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, di regola impiegati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
Nel caso in esame i giudici di merito avevano ignorato gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio — in particolare la mancata prova del carico/scarico delle merci indicate nei documenti di trasporto — ritenendo sufficienti le fatture a dimostrare l’effettività delle operazioni. La Corte ha quindi accolto il primo e terzo motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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