L’erronea interpretazione dei regolamenti aziendali non è sindacabile in cassazione se non indica le regole ermeneutiche violate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11091 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità, l’interpretazione degli atti unilaterali e dei regolamenti aziendali, soggetti al medesimo regime dell’atto unilaterale ex art. 1324 c.c., è sindacabile solo in caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Non è sufficiente dedurre la violazione di una clausola negoziale o regolamentare senza indicare specificamente le regole di interpretazione asseritamente violate, né è consentito mirare, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie già operata dal giudice di merito. Il ricorso che ometta di indicare la sede processuale in cui le censure sono state dedotte è altresì inammissibile per violazione del principio di specificità, non potendo la Corte valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c..
Il Fatto
La vicenda origina da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore a favore di un medico per il compenso di prestazioni rese in regime di attività libero-professionale intramuraria (ALPI). La ASL proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale, e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 82/2022, respingeva l’impugnazione dell’Azienda. I giudici territoriali, richiamata la contrattazione collettiva e i regolamenti aziendali, ritenevano provato il diritto alla remunerazione sulla base del rendiconto depositato, non specificamente contestato e recante l’indicazione analitica delle prestazioni, dei ruoli e delle quote economiche spettanti a ciascun lavoratore.
La ASL ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1-7 e dell’A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendale n. 1863 del 23/12/2002, della lettera A e B, commi 10, 11 e 15, del Regolamento approvato con delibera n. 199 del 2004, dell’art. 55, commi 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000 come modificato, e dell’art. 2697 c.c. L’Azienda lamenta la mancata considerazione della difformità del rendiconto rispetto alle prescrizioni regolamentari. Il lavoratore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso, ne rileva la inammissibilità sotto plurimi profili. In primo luogo, la dedotta violazione dei regolamenti aziendali — non indicati come allegati al ricorso — risulta carente perché non è specificata la regola ermeneutica che si assume violata. La Corte richiama il principio consolidato (e precedenti ivi citati) per cui l’interpretazione del contratto, e dell’atto unilaterale soggetto al medesimo regime ex art. 1324 c.c., può essere sindacata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, e non per la mera scelta di una tra più interpretazioni possibili.
In secondo luogo, la Corte rileva l’omessa indicazione della sede processuale in cui l’Azienda avrebbe contestato il rendiconto. La mancanza di tale indicazione impedisce al giudice di legittimità di valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c., in ossequio al principio di specificità della censura (richiamando, fra molte, Cass. Sez. 3, n. 15058 del 2024). La doglianza si risolve, pertanto, in un’assenza di autosufficienza che la rende inammissibile.
Infine, osservano i giudici di legittimità, la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, tende sostanzialmente a una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie già compiutamente analizzate dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità (richiamando, in particolare, Cass. Sez. U., n. 34476 del 2019). La scelta operata dalla Corte territoriale di fondare il proprio convincimento sul contenuto del rendiconto non è sindacabile, non ravvisandosi i vizi denunciati.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come richiesto da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020.
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Nota della Redazione
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