Danni da fauna selvatica: la responsabilità ex art. 2052 c.c. è oggettiva ma il conducente deve provare la dinamica e la propria diligenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 11314 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni cagionati da fauna selvatica, la responsabilità della pubblica amministrazione va inquadrata nell’art. 2052 c.c., che configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. A carico del conducente danneggiato grava l’onere di allegare e provare la precisa dinamica del sinistro e tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersi che l’evento sia stato causato, in via esclusiva o concorrente, dal comportamento dell’animale; solo all’esito di tale prova sorge per l’ente l’onere di dimostrare il caso fortuito o il concorso colposo del conducente medesimo ai sensi dell’art. 1227 c.c.. L’eventuale concorso tra la condotta del conducente e il comportamento dell’animale non configura un concorso tra presunzioni, ma la combinazione tra un criterio di imputazione oggettiva e una presunzione di colpa, con conseguente valutazione comparata dell’apporto causale da parte del giudice di merito.
Il Fatto
La proprietaria di un’autovettura, condotta da un terzo, conveniva in giudizio la Regione per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in seguito alla collisione con un capriolo, verificatasi su una strada provinciale. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. In sede di appello, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non dimostrata la dinamica del sinistro e il nesso causale; la ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. e l’errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha ribadito il principio secondo cui i danni da fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c. e non dell’art. 2043 c.c., in quanto la fauna selvatica è ricompresa nel patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela e gestione è affidata agli enti pubblici. Ha inoltre precisato che la responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. ha natura oggettiva, non essendo necessario dimostrare la colpa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, ma solo il nesso di causalità tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso.
Quanto al caso di collisione tra un veicolo e un animale libero, la Corte ha chiarito che non si configura un concorso tra presunzioni omogenee, bensì la combinazione tra il criterio di responsabilità oggettiva dell’art. 2052 c.c. e la presunzione di colpa dell’art. 2054 c.c. a carico del conducente. Di conseguenza, grava sul conducente danneggiato l’onere di provare la dinamica del sinistro e che la condotta dell’animale sia stata determinante, mentre l’ente ha l’onere di contestare le allegazioni e provare il caso fortuito o la condotta del conducente.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente rigettato la domanda, avendo accertato che la ricorrente non aveva fornito la prova della dinamica dell’incidente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il ricorso è stato rigettato, essendo la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente aveva invocato un complessivo e diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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