Omessa pronuncia sulla mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 11368 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., è configurabile quando il giudice di merito ometta integralmente di pronunciarsi su un motivo di appello che prospetti un profilo di illegittimità idoneo ab imis a inficiare l’attività istruttoria. In materia tributaria, la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 – o la mancata riproduzione del suo contenuto essenziale – attiene alla validità della motivazione dell’atto impositivo e non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con le questioni di merito trattate in sentenza, con la conseguenza che la sua mancata delibazione non può configurare un rigetto implicito. La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è questione di merito, ma resta sindacabile in cassazione il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non si sia affatto pronunciato sulla relativa doglianza.
Il Fatto
La società sportiva dilettantistica ricorrente impugnava distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta dal 2007 al 2010, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP, escludendo l’applicazione del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali, in ragione dello svolgimento di attività ritenuta prettamente commerciale. La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dal recupero gli importi versati dai soci tesserati alla federazione sportiva, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita da entrambe le parti, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, e l’Agenzia resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso, in via preliminare, la disattesa della richiesta di riconoscimento dell’efficacia di giudicato penale ex art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, atteso che la norma attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio tributario alle sole sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento con formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, con la conseguente esclusione delle pronunce di assoluzione con formula diversa, come quella “perché il fatto non costituisce reato” invocata dalla contribuente.
Quanto al terzo motivo di ricorso, l’unico accolto, la Corte ha ritenuto il vizio di omessa pronuncia configurabile in relazione alla mancata delibazione, da parte del giudice d’appello, del motivo con il quale la contribuente aveva censurato la mancata allegazione all’avviso di accertamento delle autorizzazioni alle indagini bancarie, richiamando la circolare n. 1/2008 della Guardia di finanza, che qualifica le autorizzazioni come provvedimenti legittimanti l’esercizio del potere istruttorio e non di mero controllo interno. La doglianza, nella prospettazione della ricorrente, contestava l’adeguatezza della motivazione dell’avviso per non essere stata allegata l’autorizzazione o riprodotto il suo contenuto essenziale, profilo idoneo a inficiare la validità dell’attività istruttoria.
La Corte, richiamato il principio per cui la valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è questione di merito, ha precisato che la questione coinvolta dal motivo non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con le questioni di merito trattate in sentenza, concernenti esclusivamente la fondatezza della pretesa impositiva. Da ciò è derivata la configurabilità del denunciato vizio, non potendo la mancata delibazione della censura relativa alla legittimità dell’attività istruttoria essere considerata un rigetto implicito. Il motivo è stato pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale.
Sono stati invece rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Il primo, riguardante l’omessa pronuncia sulla violazione del contraddittorio preventivo, è stato rigettato alla luce del principio di economia processuale, potendo la Corte decidere nel merito la questione risultata infondata: la presentazione di memorie prima dell’emissione degli avvisi dimostrava l’avvenuto rispetto del contraddittorio. Il secondo, concernente la dedotta violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 per la motivazione per relationem, è stato rigettato in quanto la contribuente era comunque a conoscenza delle ragioni poste a fondamento delle riprese, non essendo configurabile un’effettiva lacuna di conoscenza ma un mero rilievo formalistico sulla mancata sottoscrizione del processo verbale di constatazione.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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