Prova di resistenza nel contraddittorio per tributi armonizzati e costi forfettari nell’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 11429 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente, che se ne dolga, abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non limitandosi a una contestazione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. Il giudice di merito deve valutare, secondo una prognosi postuma ex ante e con criteri di fattualità, specificità e concreta idoneità causale, se gli elementi addotti avrebbero potuto orientare l’Amministrazione a un risultato diverso del procedimento impositivo. In materia di accertamento induttivo puro, l’Ufficio è onerato di determinare induttivamente sia i ricavi sia i corrispondenti costi, riconoscibili anche con ricorso a determinazione percentuale forfettaria.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2013, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società e ai soci un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irap, Irpef e Iva, ricavi non fatturati e costi non deducibili, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta nei locali dell’impresa. I contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che respingeva il ricorso; l’appello veniva poi rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio del contraddittorio preventivo e l’illegittima esclusione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha in primo luogo richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale opera esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste solo nelle ipotesi in cui sia specificamente sancito dalla legge. Ha poi ricordato che la declaratoria di inammissibilità resa da Corte cost. n. 47 del 2023 ha indotto il legislatore a introdurre l’art. 6-bis della l. n. 212/2000 ad opera del d.lgs. n. 219/2023, con efficacia dal 18 gennaio 2024.
Quanto all’onere probatorio gravante sul contribuente, la Corte ha valorizzato il dictum delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, precisando che la prova di resistenza si sostanzia nella specifica indicazione dei fatti e delle informazioni che, se rappresentati, avrebbero potuto ragionevolmente orientare l’Amministrazione a non adottare l’atto o ad adottarlo con un contenuto più mite. Ne consegue che la mera possibilità di ripetere le deduzioni in sede giurisdizionale non sana il vizio, poiché il contraddittorio ha natura preventiva e attiene alla fase amministrativa dell’accertamento. Nella specie, i giudici di merito avevano erroneamente richiesto alla parte di “dimostrare” l’utilità del contraddittorio, mentre era sufficiente verificare la concreta idoneità degli elementi offerti, sicché sul punto la sentenza è stata cassata con rinvio.
Con riguardo al motivo concernente la deduzione dei costi, la Corte ha affermato che, in caso di accertamento induttivo puro, l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità legittima il riconoscimento dei costi anche con determinazione percentuale forfettaria, essendo l’Ufficio onerato di determinare induttivamente tanto i ricavi quanto i costi. Tale conclusione, già costante nella giurisprudenza di legittimità, è stata estesa dalla più recente giurisprudenza, formatasi alla luce di Corte cost. n. 10 del 2023, anche all’accertamento analitico-induttivo, onde evitare un trattamento irragionevolmente più severo per il contribuente che abbia tenuto una contabilità complessivamente attendibile.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo con cui si censurava l’accertamento in fatto relativo alla prova della notifica del p.v.c., in quanto estraneo al vizio di violazione o falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e ha rigettato le doglianze relative alla motivazione, ritenuta idonea a superare la soglia del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.. In accoglimento del secondo e del sesto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.