Omessa pronuncia sul passaggio dalla condanna generica al quantum nel regresso del garante (Cass. civ. Sez. 3 n. 11490 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È viziata da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la sentenza di appello che non esamini il motivo di gravame con cui la parte, già vittoriosa in primo grado nella sola condanna generica, chieda il passaggio alla condanna specifica (determinazione del quantum debeatur) nei confronti dei debitori principali. Il silenzio su tale capo di domanda non è colmabile invocando la figura del rigetto implicito, configurabile solo quando la pretesa non esaminata sia logicamente e giuridicamente incompatibile con la statuizione adottata: il rigetto della domanda di regresso verso i terzi coobbligati non comporta, di per sé, la riforma della condanna restitutoria pronunciata a carico dei soli componenti dell’ATI. Il vizio di omessa pronuncia è ontologicamente incompatibile con quello di omessa motivazione: mentre il primo presuppone la totale assenza di una decisione, il secondo postula una decisione adottata ma carente o illogica nell’iter argomentativo.
Il Fatto
Una società attrice conveniva in giudizio la garante (oggi Atradius) e l’INPS, chiedendo l’accertamento negativo dei crediti escussi in forza di polizze fideiussorie e la condanna dell’istituto alla ripetizione di somme. Il garante, costituitosi, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coobbligati e dei terzi che avevano prestato fideiussioni di regresso, allo scopo di esercitare domande trasversali di manleva. Il Tribunale rigettava le domande dell’attrice e, accertati i gravi inadempimenti di una delle società dell’ATI, condannava in solido quest’ultima, un’altra componente del raggruppamento e la garante al pagamento in favore dell’INPS, accogliendo la domanda di regresso della garante solo verso le due società. Avendo la garante integralmente pagato l’INPS, in appello chiedeva l’accertamento del proprio diritto di surroga e la condanna dei debitori principali al rimborso dell’intero importo, nonché la condanna dei terzi fideiussori del fideiussore. La Corte d’appello dichiarava la cessazione della materia del contendere con l’INPS e rigettava gli appelli, omettendo però di pronunciarsi sulla domanda di quantificazione dell’obbligo restitutorio nei confronti delle due società condannate in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso, accoglie il primo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. La Corte rileva che il giudice di secondo grado aveva esaurito il proprio esame rigettando l’undicesimo motivo di appello nella sola parte in cui denunciava il difetto di statuizione del Tribunale sulla domanda di manleva verso i terzi chiamati, omettendo totalmente di scrutinare il gravame relativo al necessario passaggio dalla condanna generica alla condanna specifica delle due società. Poiché l’atto di appello conteneva una precisa sollecitazione alla determinazione del quantum debeatur, il silenzio sul punto integra la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte esclude che tale lacuna possa essere colmata dal rigetto implicito.
Il secondo motivo è invece rigettato: la Corte chiarisce che il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) e quello di omessa motivazione sono ontologicamente incompatibili, richiamando il proprio consolidato indirizzo (tra le più recenti, Cass. n. 27551 del 2024). Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in presenza di un totale silenzio del giudice su un capo di domanda, mentre quando il giudice prende in esame il motivo e lo rigetta compie un’attività di giudizio idonea a soddisfare l’obbligo di cui all’art. 112 c.p.c. In ogni caso, la censura proposta contro un soggetto non parte del giudizio di primo grado è inammissibile.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: la ricorrente omette di individuare, riproducendoli, gli atti processuali e i documenti — quali gli impegni contrattuali contenuti nelle appendici alle polizze — su cui il motivo si fonda, nonché di localizzare la sentenza di prime cure. La Corte ribadisce, anche in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022) e dalla sentenza CEDU, Succi e altri c/ Italia (28 ottobre 2021), che il principio di autosufficienza del ricorso è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda e ne segnala specificamente la presenza nei gradi di merito.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per le medesime carenze di autosufficienza, non bastando le mere affermazioni del ricorso a dimostrare l’erroneità della statuizione che aveva dichiarato inammissibile l’appello nei confronti della società incorporante. La Corte accoglie quindi il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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