Prescrizione del credito dell’avvocato: decorre dalla perenzione e non dalla scadenza del biennio (Cass. civ. Sez. 2 n. 11610 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali degli avvocati, l’art. 2957, comma 2, cod. civ. individua due differenti criteri di decorrenza del termine di prescrizione, distinguendo tra gli affari conclusi, per i quali il termine coincide con la «decisione della lite», e gli affari non terminati, per i quali la prescrizione decorre dall’ultima prestazione resa dal professionista. Si considerano definiti non solo gli affari conclusi con la decisione, anche in rito, con la conciliazione o la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causa obiettiva o subiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente e avvocato, come nel caso di morte del difensore o di estinzione del giudizio. In ipotesi di estinzione del processo amministrativo per perenzione, la prescrizione del credito professionale non può decorrere prima della data del decreto che dichiara la perenzione, non rilevando la scadenza del termine biennale per la presentazione dell’istanza di prosecuzione. Prima dell’adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari aveva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Polignano a Mare per il pagamento di compensi professionali dovuti al dante causa delle ricorrenti, un avvocato che aveva svolto attività di patrocinio in un giudizio innanzi al TAR Puglia, conclusosi con provvedimento di perenzione del 14.02.2002. A seguito dell’opposizione del Comune, la Corte d’Appello di Bari aveva revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando prescritto il credito dell’avvocato.
La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione della prescrizione presuntiva triennale, ritenendo applicabile la prescrizione decennale, e aveva individuato il dies a quo nella scadenza del biennio di inattività processuale successivo all’ultima attività svolta, anziché nella data del decreto di perenzione. Avverso tale decisione le eredi del professionista hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha premesso che l’art. 2957, comma 2, cod. civ., dettato in materia di prescrizione presuntiva, è applicabile anche alla prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati, come già statuito dai precedenti richiamati.
La disposizione individua il dies a quo non solo nei casi espressamente previsti, ma anche per tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente e avvocato. Per gli affari non terminati, invece, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione svolta dal professionista, in applicazione del principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte ha chiarito che si considerano definiti non solo gli affari conclusi con la decisione, anche in rito, ma anche quelli in cui il rapporto professionale cessa per cause oggettive o soggettive, come la morte del difensore o l’estinzione del giudizio. In particolare, in tema di compensi professionali, in ipotesi di estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione, la prescrizione non può decorrere prima della data del decreto che dichiara la perenzione del ricorso.
Ciò in quanto l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata dal giudice e, prima dell’adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente, sicché non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha concluso che la prescrizione non poteva decorrere prima della data del decreto di perenzione del 14.02.2002, risultando quindi non maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
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Nota della Redazione
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