Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: onere probatorio e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11750 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’Iva e di deduzione dei costi, l’onere della prova dell’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa presso l’emittente. Il contribuente, a fronte della contestazione, è tenuto a dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, onere che non può ritenersi assolto dalla mera esibizione della fattura o dalla regolarità formale delle scritture contabili. La qualificazione del reddito come reddito di capitale per i soci di società a ristretta base azionaria, ai sensi dell’art. 47, comma 1, TUIR, postula l’accertamento di un utile occulto distribuibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base azionaria e ai suoi due soci, ciascuno titolare del 50% delle quote, distinti avvisi di accertamento. Gli atti erano emessi all’esito di una verifica nei confronti di una ditta individuale di pulizie, dalla quale era emersa l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti della società. L’Ufficio recuperava a tassazione i costi indebitamente dedotti e l’Iva detratta, imputando i maggiori redditi ai soci in proporzione alle rispettive quote e qualificandoli come redditi di capitale.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno annullava gli atti impositivi. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. Il motivo è stato giudicato infondato: il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è circoscritto al “minimo costituzionale”. Il vizio denunciabile attiene esclusivamente alla mancanza assoluta, all’apparenza, al contrasto irriducibile o alla perplessità della motivazione, non alla sua mera insufficienza.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati invece accolti. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di Iva, l’onere di provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni incombe sull’Amministrazione, che può avvalersi di presunzioni semplici; il contribuente deve invece dimostrare l’effettività delle prestazioni, non bastando l’esibizione dei documenti fiscali. Ha quindi ritenuto che la CTR avesse obliterato i numerosi elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, incentrati sulla mancanza di una struttura organizzativa e sulla sparizione della documentazione contabile, accogliendo l’appello sulla base di argomentazioni generiche e non conferenti.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha infine rimesso al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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