L’omessa disamina dei motivi di appello rende apparente la motivazione tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 11900 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla, la sentenza di merito che, nell’ambito di un giudizio di appello, respinga il gravame con affermazioni apodittiche e del tutto generiche, senza esaminare i motivi di impugnazione e senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, non consentendo di individuare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di commercio di autoveicoli, era stata sottoposta a verifica fiscale per gli anni d’imposta dal 2015 al 2020. All’esito dell’attività istruttoria, l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione costi indeducibili e IVA, contestando l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate da un’altra società e aventi ad oggetto il noleggio di alcuni macchinari.
La contribuente impugnava l’atto impositivo e la Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello, rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con una pronuncia caratterizzata da passaggi motivazionali meramente assertivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso, ha accolto la censura con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Con riferimento all’ambito del sindacato di legittimità, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, essendo il controllo circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Tale minimo è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si componeva di frasi del tutto generiche, prive di qualsivoglia esame dei motivi di impugnazione proposti dall’Agenzia. La pronuncia si limitava, da un lato, ad affermare apoditticamente l’irregolarità dell’iter di controllo e l’oggettiva esistenza dell’operazione contestata e, dall’altro, a formulare asserzioni incomprensibili circa le ragioni del rigetto dell’appello.
La Corte ha quindi ravvisato il carattere apparente della motivazione, non risultando intellegibili le ragioni per le quali il gravame era stato respinto. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento delle ulteriori censure relative alla violazione dell’art. 112 c.p.c., delle norme in materia di accesso e del riparto dell’onere probatorio.
La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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