La motivazione apparente della sentenza tributaria integra il vizio del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 11916 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Detto minimo è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. È affetta da motivazione apparente la pronuncia che rigetti il gravame con formule apodittiche e generiche, senza esaminare i motivi di appello e senza esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito.
Il Fatto
La società, esercente attività di commercio di autoveicoli, era stata sottoposta a verifica fiscale per gli anni dal 2015 al 2020. All’esito dell’istruttoria, l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno 2017, recuperando a tassazione costi indeducibili e IVA, sul presupposto dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate da una cooperativa e relative al noleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti.
La società aveva impugnato l’accertamento e la Corte di giustizia tributaria di primo grado ne aveva accolto il ricorso. L’Agenzia aveva proposto appello, rigettato dalla Corte di secondo grado con una pronuncia che il Fisco ha impugnato per cassazione deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo, con il quale l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per essere la motivazione del giudice d’appello meramente apparente.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il controllo di legittimità resta pertanto limitato alla verifica del minimo costituzionale, che risulta violato in presenza di una motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata fosse composta da frasi generiche e apodittiche, prive di un reale esame dei motivi di impugnazione. Il giudice d’appello si era limitato ad affermare l’irregolarità dell’iter di controllo e l’oggettiva esistenza delle operazioni, senza indicare le ragioni del proprio convincimento.
La Corte ha quindi qualificato la pronuncia come affetta da motivazione apparente e l’ha cassata con rinvio a una diversa composizione della Corte di giustizia tributaria, assorbiti i restanti motivi di ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.