Difesa dell’agente della riscossione con avvocato del libero foro nel giudizio di legittimità: inammissibilità e sanatoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 11963 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione con la stessa, salve le ipotesi di conflitto o di indisponibilità. Solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di alcuna formalità per ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro. Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dalla difesa erariale esclusivamente per i giudizi di merito dinanzi alle commissioni tributarie, mentre la prevede espressamente per il giudizio di legittimità. La mancanza della procura al difensore, ove sussistente, è comunque sanabile ex art. 182 c.p.c..
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano tre cartelle di pagamento, delle quali assumeva di essere venuto a conoscenza solo al momento del rilascio degli estratti di ruolo, contestandone l’omessa notifica.
La C.t.p. accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, patrocinata da un avvocato del libero foro, proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo dichiarava inammissibile, ritenendo il difensore privo di ius postulandi in assenza di una motivata delibera di conferimento dell’incarico e di procura. L’Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione, al quale il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, ha affermato che il regime della difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disciplinato dalla convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato. Tale convenzione, nel contenzioso tributario, riserva alla difesa erariale il giudizio di legittimità, mentre consente il ricorso al libero foro per i soli giudizi di merito dinanzi alle commissioni tributarie. Ne consegue che la C.t.r., nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di ius postulandi, non si è attenuta a tale principio, non essendo richiesta alcuna delibera per la scelta del difensore nei gradi in cui la convenzione non impone la difesa pubblica.
Quanto all’asserita mancanza della procura, la Corte ha precisato che questa risultava depositata negli atti del giudizio d’appello. Nel valutare la censura, il giudice di legittimità ha escluso l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia aveva espressamente indicato l’avvenuto deposito, senza che fosse necessario trascriverne il contenuto, non essendone in discussione il contenuto ma la stessa esistenza.
La Corte ha infine ribadito che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso ma è strumentale al corretto esercizio della funzione difensiva nel giudizio di cassazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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