Il trust con finalità solutoria non è atto dovuto e resta revocabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 12137 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di un bene in luogo dell’adempimento, quale negozio soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, non costituisce adempimento di un debito scaduto ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, cod. civ. e non si sottrae all’azione revocatoria, poiché l’effetto estintivo deriva dal diverso accordo tra debitore e creditore, venendo meno la natura di atto dovuto. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La creditrice agiva in giudizio con azione revocatoria ordinaria nei confronti della disponente, del trustee e dei beneficiari, per sentir dichiarare inefficace l’atto istitutivo di un trust familiare e il contestuale conferimento dell’unico immobile di proprietà della debitrice, avvenuti a breve distanza dalla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento di un credito.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello rigettava il gravame, escludendo che il trust potesse considerarsi atto a titolo oneroso con finalità solutoria: il conferimento non aveva accresciuto il patrimonio del trustee e dall’atto emergeva esclusivamente uno scopo familiare, sicché non ricorreva l’ipotesi dell’adempimento di un debito scaduto, non essendo la cessione del bene un atto dovuto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, vertenti sulla pretesa natura onerosa del trust e sulla violazione delle regole di riparto dell’onere della prova, dichiarandoli inammissibili. I ricorrenti avevano impugnato la sentenza limitatamente al passaggio relativo alla natura gratuita dell’atto, disinteressandosi della motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza dell’indebitamento della disponente verso il trustee, rilevando che il conferimento dell’unico bene non ne aveva accresciuto il patrimonio e che l’atto non valeva quale adempimento di debiti pregressi, essendo stato evidenziato il solo scopo familiare.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, cod. civ., alla sanzione dell’inefficacia si sottrae solo l’adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, mentre la cessione di un bene in luogo dell’adempimento costituisce un atto discrezionale e non dovuto, in cui l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. I ricorrenti hanno pertanto prospettato censure non aderenti alla sentenza impugnata, sollecitando un riesame del giudizio di fatto basato su circostanze non risultanti dalla motivazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’ulteriore carenza per violazione dei requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ.: non era stata spiegata la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., né la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. era stata formulata secondo il principio di scomposizione della fattispecie basato sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Inammissibile anche la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, del cui contenuto i ricorrenti non avevano fornito alcuna indicazione.
Il terzo motivo, concernente la regolazione delle spese processuali, è stato dichiarato inammissibile in quanto non-motivo, dipendendo la decisione sulle spese dall’eventuale accoglimento delle precedenti censure. All’inammissibilità dei motivi è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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