Il travisamento della prova e la doppia conforme nel giudizio di annullamento per dolo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12143 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ma sulla ricognizione del suo contenuto oggettivo, che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che l’errore sia decisivo, nel senso che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa con assoluta certezza, non già in termini di mera possibilità. È altresì inammissibile, in quanto priva del requisito della decisività, la censura che investa un passaggio motivazionale svolto dal giudice di merito ad abundantiam. Nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 4 e 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di annullamento, ex art. 1439 c.c., di un contratto di compravendita di terreni, proposta dall’acquirente nei confronti dei venditori, per asserito dolo consistito nell’avere questi taciuto la natura non edificabile del fondo e l’esistenza di una servitù di passaggio gravante sul medesimo, nonché nell’avere indotto il compratore a credere di acquistare una particella diversa e più ampia rispetto a quella effettivamente trasferita.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato il dolo. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la sussistenza del vizio del consenso sulla base delle risultanze testimoniali e documentali. Avverso la sentenza d’appello l’acquirente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva il solo venditore costituito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso per tardiva costituzione, rilevando che il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. decorre dall’ultima notificazione alle parti contro cui il ricorso è proposto, da individuarsi nella specie nella notificazione all’intimato, perfezionatasi successivamente al deposito del ricorso stesso.
Nel merito, la Corte ha scrutinato congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sul dedotto errore di percezione del contenuto delle prove, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. e sull’omesso esame di fatti decisivi. Richiamato l’orientamento per cui il travisamento della prova è censurabile solo quando l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, la Corte ha rilevato il difetto di decisività della censura, atteso che il passaggio motivazionale relativo all’insussistenza della servitù era stato sviluppato dai giudici di merito ad abundantiam, essendo già sufficiente al rigetto della domanda l’assenza di prova del dolo. La Corte ha altresì precisato che la questione della servitù era comunque suscettibile di rientrare nelle verifiche compiibili con l’ordinaria diligenza dall’acquirente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in applicazione della regola della doppia conforme, di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità. Ha precisato, sul punto, che la doppia conforme ricorre anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice, purché le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale affermato l’inammissibilità di alcuni motivi d’appello prima di esaminarne il merito, rilevando il difetto di interesse del ricorrente, avendo il giudice d’appello comunque proceduto alla disamina nel merito delle doglianze. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.