Soggettività processuale delle Agenzie fiscali e motivazione per relationem dell’atto di irrogazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11103 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise, le Agenzie fiscali costituiscono soggetti giuridici distinti, sicché l’atto di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli non può essere impugnato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la cui costituzione in giudizio determina un difetto di legittimazione processuale. Ai fini della motivazione dell’atto impositivo o sanzionatorio, l’onere di allegazione del verbale di constatazione sussiste solo nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia già conseguito integrale e legale conoscenza del documento, non rilevando l’omessa allegazione quando la motivazione, ancorché resa per relationem, sia comunque sufficiente. Nessun valore di giudicato esterno può attribuirsi alla sentenza che rigetta l’impugnativa avverso l’atto di recupero, potendo essa assumere esclusivamente valore presuntivo della fondatezza della sanzione.
Il Fatto
Alla società contribuente era stato notificato un atto di irrogazione di sanzioni, dell’importo di € 29.845,81, conseguente all’accertamento della illegittima compensazione di crediti d’imposta in materia di accise nel settore dell’autotrasporto, percepiti in misura superiore a quella spettante. L’atto era stato impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso. L’amministrazione finanziaria aveva proposto appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza oggi impugnata.
La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione, affidato ad un unico motivo, sub-articolato su due ragioni, lamentando la violazione dell’art. 7, l. n. 212/2000 e dell’art. 3, l. n. 241/1990 per la mancata allegazione del verbale di constatazione all’atto sanzionatorio e l’erroneo utilizzo, quale precedente, di una sentenza non ancora passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato pregiudizialmente il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, costituitasi in luogo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che era invece l’ente procedente all’irrogazione della sanzione e destinatario della notifica del ricorso. Nessuna rilevanza processuale è stata attribuita alla dichiarazione dell’Avvocatura generale circa l’errore materiale nella dicitura del controricorso, trattandosi di dichiarazione anomala e non ritualmente notificata alla parte ricorrente.
Richiamando il principio per cui la presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, anziché all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve ritenersi effettuata presso un ufficio incompetente per assenza di immedesimazione organica con il Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte ha evidenziato che l’autonomia delle Agenzie fiscali impedisce di riconoscere una soggettività processuale, attiva e passiva, sovrapponibile. La costituzione dell’una per tributi governati da altra Agenzia determina pertanto il difetto processuale della costituita.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la prima doglianza, affermando che l’onere di allegazione del verbale di constatazione è riferibile solo alle ipotesi in cui il contribuente non abbia già conseguito integrale e legale conoscenza dell’atto. Deve distinguersi il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva, sicché la motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiamato sia già stato portato a conoscenza del contribuente, come nel caso di specie.
Quanto alla seconda ragione, la Corte ha escluso che il giudice regionale abbia attribuito valore di giudicato esterno alla diversa sentenza, rilevando che essa è stata invocata solo per evidenziare l’esito del giudizio afferente al tributo, acquisendo valore meramente presuntivo della fondatezza della sanzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento dell’importo di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., pur in assenza di attività difensiva delle parti intimate, in ragione della funzione deterrente e sanzionatoria della misura rispetto ad atti processuali defatigatori.
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Nota della Redazione
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