Omessa produzione degli estratti conto iniziali e saldo negativo: onere della prova a carico della banca (Cass. civ. Sez. 1 n. 12202 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di conto corrente bancario, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento del saldo debitore, è onerata della prova dell’intero credito azionato, che non può prescindere dalla dimostrazione della formazione del saldo iniziale negativo riportato nel primo estratto conto disponibile, qualora questo sia stato specificamente contestato dal correntista. La mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto non può risolversi a favore dell’istituto di credito, impedendo a quest’ultimo di avvantaggiarsi di un dato contabile di cui non ha fornito la prova. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto il paradigma del vizio di motivazione, miri ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, non potendo il giudice di legittimità sostituire una diversa valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Savona, aveva integralmente revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. Il giudice d’appello aveva ritenuto non provato il credito della banca, poiché quest’ultima aveva prodotto gli estratti conto solo a far data dal 1° gennaio 2003, a fronte di un rapporto aperto il 31 maggio 2002, senza fornire la prova della formazione del saldo iniziale negativo di cui al primo estratto conto disponibile.
La società debitrice e i fideiussori, costituitisi in giudizio, avevano contestato il credito e proposto domanda riconvenzionale di condanna della banca alla restituzione di somme, domanda dichiaratamente subordinata al rigetto della domanda principale. Avverso la sentenza d’appello, la banca ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, ha chiarito che la censura proposta mirava a confutare la valutazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie. Non è consentito al giudice di legittimità operare una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi verificare solo che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito esibisca i requisiti minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato), senza sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata. La Corte ha inoltre precisato che il giudice d’appello aveva fatto corretto governo dei principi in tema di onere della prova, avendo correttamente rilevato che la banca aveva l’onere di provare il credito azionato, posto che il correntista lo aveva contestato formulando domanda riconvenzionale subordinata di ripetizione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che nella fattispecie potesse ravvisarsi una coesistenza di domande c.d. incrociate, tale da implicare l’onere probatorio di ciascuna parte sui fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni. La domanda riconvenzionale del correntista era stata, infatti, espressamente subordinata al rigetto della domanda principale della banca. Tale statuizione, non impugnata, si era consolidata, rendendo il motivo inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi.
Valorizzando il principio espresso da Cass. n. 1736/2024, la Corte ha ribadito che la mancata produzione degli estratti conto iniziali, che la banca era onerata di produrre, non può andare a suo vantaggio. L’istituto di credito non può avvantaggiarsi di un dato a sé favorevole (il primo saldo a debito del correntista documentato) di cui non è in grado di provare la formazione.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto non concerneva la pronuncia impugnata ma il regolamento delle spese nell’ipotesi di una eventuale cassazione della sentenza. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.