Sciopero dei controllori di volo: onere del vettore di provare l’assenza di margini operativi (Cass. civ. Sez. 3 n. 12277 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 261/2004, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di indennizzo in caso di cancellazione o ritardo del volo dovuto a circostanze eccezionali — tra cui uno sciopero indetto da terzi soggetti — solo se dimostri l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di margine di operatività utilmente spendibile a fronte della specifica situazione da fronteggiare. La mera allegazione dell’evento esterno, astrattamente considerato, non è sufficiente a esonerare la compagnia aerea dalla responsabilità, essendo necessario che essa fornisca, in concreto, una completa dimostrazione dell’impossibilità di adottare misure alternative idonee a neutralizzare o minimizzare i disagi per i passeggeri.
Il Fatto
Il passeggero aveva convenuto in giudizio la compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261/2004, a seguito del ritardo di oltre tre ore del volo sulla tratta Lampedusa-Palermo, verificatosi il 17.7.2022 per effetto di uno sciopero dei controllori del traffico aereo. Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo lo sciopero una circostanza eccezionale idonea a escludere la responsabilità del vettore. L’appello proposto dal passeggero veniva rigettato dal Tribunale, che confermava l’esenzione del vettore, osservando che l’astensione era stata proclamata lo stesso giorno del volo, rendendo impossibile l’adozione di misure organizzative e imponendo obblighi informativi ex legge n. 146/1990.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il ricorso, censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo: lo sciopero era stato indetto non il giorno del volo, bensì il 15.6.2022, circostanza debitamente allegata e documentata dal passeggero sin dal primo grado. Tale elemento, se considerato, avrebbe imposto al giudice di merito una diversa valutazione in ordine alla possibilità per il vettore di attivare misure alternative per ridurre il pregiudizio ai passeggeri.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., sez. III, n. 4261/2023), conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui lo sciopero del personale ENAV non integra di per sé una ragione idonea ad assolvere la compagnia aerea dall’obbligo indennitario, senza che venga compiuta alcuna indagine circa le circostanze concrete che avrebbero reso materialmente impossibile l’adozione di misure suscettibili di evitare il sacrificio dei viaggiatori. L’evento esterno deve essere valutato in concreto, verificando l’eventuale residua capacità del vettore di gestire la situazione, pur non avendo controllo sull’evento stesso.
La sentenza impugnata aveva correttamente enunciato il principio secondo cui il vettore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare disagi, ma lo aveva poi disatteso nella sua applicazione, basandosi esclusivamente sull’assunto — rivelatosi errato — della proclamazione dello sciopero nella stessa giornata del volo. L’erronea ricostruzione temporale aveva condotto il Tribunale a escludere ogni possibilità di intervento per il vettore, senza procedere alla verifica richiesta dalla natura prevedibile dello sciopero, indetto con ampio anticipo.
La Corte cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie, applicando il principio per cui la compagnia aerea deve fornire la prova concreta dell’assenza di margini operativi per mitigare le conseguenze dell’evento eccezionale, anche valutando la proclamazione dello sciopero in data antecedente al volo e la possibilità di adottare misure organizzative adeguate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.