Inammissibile il ricorso per cassazione se la censura mira alla rivalutazione del compendio probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12526 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente articolato come violazione di legge o come vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. postula la deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non già la mera contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta. Il sindacato sulla motivazione, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni revisione del ragionamento probatorio del giudice di merito.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalle domande proposte da un gruppo di lavoratori, già dipendenti di una società di trasporto pubblico locale, nei confronti delle società subentranti nella gestione del servizio. I lavoratori chiedevano il riconoscimento del superiore livello contrattuale nonché il pagamento di differenze retributive a titolo di scatti di anzianità, di indennità per la guida di specifici mezzi e dell’indennità per il c.d. “8 minuti per corsa”.
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande, ritenendo inammissibile la richiesta per alcuni dipendenti in forza di un precedente giudicato e comunque infondata nel merito per gli altri. Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati preliminarmente i motivi di ricorso congiuntamente in quanto connessi, ne ha rilevato l’inammissibilità. Le censure, formulate come violazione di legge o come travisamento dei fatti, erano in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti di causa, operazione preclusa al giudice di legittimità.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha ricordato che la denuncia di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83/2012, è circoscritta all’omesso esame di un fatto storico decisivo e alla c.d. anomalia motivazionale, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano allegato la decisività del fatto omesso né la sua idoneità a determinare un esito diverso della controversia, requisito di rilevanza assoluta ai fini della configurabilità del vizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura concernente l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione era priva di fondamento, atteso che tale statuizione non risultava in alcun modo presente nella sentenza impugnata. Il terzo motivo, infine, è stato scrutinato come del tutto generico, non denunciando un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dall’art. 2112 cod. civ. ma lamentando una carente ricostruzione della fattispecie concreta, profilo estraneo al paradigma della violazione di legge.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite. Ha altresì respinto le domande di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendo i presupposti della responsabilità aggravata, e ha disposto la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell’atto di impugnazione, in violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 88 cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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