Farmacista-grossista: le attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso devono restare distinte (Cass. civ. Sez. 2 n. 12559 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il farmacista o la società di farmacisti titolare di farmacia, abilitato ai sensi dell’art. 100, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2006 allo svolgimento dell’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del titolo VII del medesimo decreto. Le attività di vendita al dettaglio e di distribuzione all’ingrosso, ancorché esercitate dal medesimo soggetto, richiedono distinte autorizzazioni e permangono funzionalmente separate: i medicinali acquistati utilizzando il codice identificativo della vendita al dettaglio possono essere ceduti solo al pubblico e non anche a distributori all’ingrosso. È pertanto vietato il trasferimento di detti farmaci dal magazzino della farmacia a quello destinato alla vendita all’ingrosso, anche ove entrambe le strutture siano gestite dallo stesso farmacista. La violazione del divieto integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 148, comma 13, d.lgs. n. 219/2006, a prescindere dalla concreta incidenza sulle attività di controllo, e non è esclusa dall’errore sulla liceità della condotta quando questo risulti evitabile con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
Alla titolare di una farmacia, in proprio e quale legale rappresentante della società, era stata ingiunta una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 104, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 219/2006, per aver acquistato farmaci con il codice relativo alla vendita al dettaglio e averli trasferiti, in pari data, al magazzino destinato alla vendita all’ingrosso, commercializzandoli verso altri grossisti e farmacie.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’Appello, su gravame della ASL, aveva respinto l’opposizione e confermato l’ordinanza ingiunzione, ritenendo che le due attività, ancorché svolte dal medesimo soggetto, postulassero l’assolvimento di obblighi diversi e la separazione dei magazzini per garantire la tracciabilità dei farmaci. Avverso tale sentenza la farmacista proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Con riferimento ai primi tre motivi, congiuntamente trattati, ha escluso che la condotta contestata fosse consentita dalla liberalizzazione delle attività introdotta dall’art. 100, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2006. Tale norma, infatti, ammette il farmacista all’attività all’ingrosso ma sempre nel rispetto delle disposizioni del titolo VII del decreto, che richiedono il possesso di una specifica autorizzazione e l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 104 d.lgs. n. 219/2006.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, e sentenza del 21 settembre 2023, Apotheke B., C-47/22), la Corte ha precisato che i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni hanno valenza sostanziale, essendo finalizzati a garantire la tutela della salute pubblica e il controllo effettivo e uniforme sull’intera catena di distribuzione. Le due attività devono quindi necessariamente rimanere distinte, senza commistioni, anche quando esercitate dal medesimo soggetto. In questa prospettiva, la necessità di codici differenti e di magazzini separati è preordinata ad assicurare la tracciabilità dei farmaci e a prevenire fenomeni speculativi, distorsivi della concorrenza e la creazione di mercati paralleli. Il trasferimento di farmaci dal magazzino al dettaglio a quello all’ingrosso, anche ove le strutture appartengano allo stesso farmacista, viola pertanto il disposto normativo.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3 legge n. 689/1981, atteso che l’errore sulla liceità della condotta può rilevare solo quando risulti inevitabile, ricorrendo un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo a ingenerare la convinzione della liceità. Nel caso di specie, l’errore era derivato da una non corretta interpretazione di una norma dai precetti univoci e non erano stati allegati elementi esterni idonei a escludere la colpa.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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