Società di comodo e detrazione IVA: disapplicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 per contrasto con il diritto unionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12639 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della l. n. 724/1994, nella parte in cui esclude il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia, presumendone il carattere non operativo, si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e va, quindi, disapplicata dal giudice nazionale. Il diritto alla detrazione non può essere negato al soggetto che abbia effettivamente esercitato un’attività economica, effettuando operazioni rilevanti ai fini IVA, a prescindere dal mancato raggiungimento della soglia di operatività fissata dalla normativa nazionale. La verifica dell’effettivo esercizio dell’attività economica deve essere condotta in sede di merito.
Il Fatto
La società, posta in liquidazione volontaria nell’anno 2005, richiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile relativa al periodo d’imposta 2010. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza, ritenendo la società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724/1994, in quanto nei bilanci del triennio 2008-2010 risultavano iscritti beni nell’attivo e non era stato assunto l’impegno alla cancellazione dal registro delle imprese.
La società impugnava il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che escludeva la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 30, commi 4, 4-bis e 4-ter, l. n. 724/1994.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-341/22 (“Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA”), che ha dichiarato l’incompatibilità dell’art. 30 della l. n. 724/1994 con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE. Il giudice unionale ha affermato che l’art. 9, par. 1, della direttiva non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi effettua operazioni rilevanti il cui valore non raggiunge la soglia legale, e che l’art. 167, nonché i principi di neutralità e proporzionalità, ostano ad una normativa che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione per l’insufficiente ammontare delle operazioni effettuate.
La Corte ha quindi ribadito il proprio orientamento, secondo cui la norma nazionale va disapplicata in conformità ai principi espressi dalla sentenza della CGUE, in quanto le misure adottate dagli Stati membri per il contrasto a frodi, evasione ed abusi non devono eccedere quanto necessario e non possono mettere in discussione la neutralità dell’IVA. Per le società non operative, la qualità di soggetto passivo è riconosciuta anche a chi effettua operazioni il cui valore economico non raggiunge la soglia corrispondente ai ricavi ragionevolmente attendibili dalle attività patrimoniali, poiché nessuna disposizione della direttiva subordina la detrazione a tale requisito.
Ai fini del rimborso, ha precisato la Corte, è essenziale che il contribuente abbia comunque esercitato un’attività economica, ossia abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA, e di ciò occorre procedere alla verifica in sede di merito, ove emergano contestazioni erariali, a prescindere dal mancato raggiungimento della soglia di operatività. Poiché il giudice regionale non ha fatto applicazione di tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, in diversa composizione, per la rivalutazione delle ragioni d’appello e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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