Imposta unica sulle scommesse: la Cassazione rigetta il ricorso del bookmaker estero (Cass. civ. Sez. 5 n. 12670 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, l’obbligazione tributaria sussiste nei confronti sia del titolare della ricevitoria sia del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, in regime di solidarietà paritetica. I presupposti territoriali dell’imposta sono integrati dalla gestione di scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore, senza che ciò configuri una restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione di servizi o una lesione dell’affidamento. L’imposta non ha natura sanzionatoria, non è armonizzata e non determina doppia imposizione. Per le annualità a partire dal 2011 non sussistono le condizioni per riconoscere l’obiettiva incertezza normativa ai fini dell’esclusione delle sanzioni.
Il Fatto
La società, bookmaker estero senza concessione, e un soggetto che operava per essa ricevevano un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria determinava in via induttiva l’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lettera g), della l. n. 190 del 2014.
I contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello avverso tale decisione era a sua volta respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare pregiudizialmente la richiesta di trattazione in pubblica udienza, ha richiamato il principio per cui il collegio può escludere, con valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti per tale trattazione quando i principi applicabili siano consolidati e non si versi in questioni di rilevanza nomofilattica.
Nel merito, la Corte ha disatteso i motivi di ricorso che riproponevano questioni già ampiamente scrutiniate a partire dalla sentenza n. 8757 del 2021. Ha ribadito che l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dallo stabilimento, non essendo l’imposta configurabile come sanzione. La circostanza che la società fosse priva di concessione non la esclude dall’ambito soggettivo del tributo, dovendosi ravvisare la solidarietà paritetica con il titolare della ricevitoria.
Quanto al dedotto contrasto con il diritto unionale, la Corte ha escluso ogni violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento, nonché ogni profilo di doppia imposizione, richiamando i precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità e i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Con riguardo al motivo di omessa pronuncia, la Cassazione ha chiarito che il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ometta completamente di pronunciare sulla domanda; nel caso di specie, la sentenza impugnata si era specificamente espressa sull’applicabilità della disposizione richiamata, sicché l’eventuale erroneità di tale conclusione avrebbe dovuto essere dedotta come vizio di violazione di legge e non come error in procedendo.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo concernente l’obiettiva incertezza normativa, ritenendo tale condizione insussistente per le annualità a partire dal 2011 alla luce del consolidato orientamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei contribuenti alle spese e, trattandosi di impugnazione manifestamente infondata, anche al pagamento di somme ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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