Nullità del contratto per patto commissorio e inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 12784 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice di merito che, dopo aver accolto una prima ragione di decisione, sviluppi un’argomentazione ulteriore a sostegno della stessa decisione non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, che sussiste solo in caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi. In tema di impugnazione della sentenza che ha dichiarato la nullità di un contratto per violazione del divieto di patto commissorio, è inammissibile l’appello qualora l’ordine di integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., non sia stato correttamente eseguito, atteso che la notifica dell’atto a soggetti in proprio, e non nella qualità di eredi della parte deceduta, non integra il contraddittorio; la qualità di figlio dimostra la chiamata all’eredità ma non la qualità di erede. I motivi di ricorso per cassazione non possono investire nuove questioni di diritto non dedotte nel giudizio di merito, essendo onere della parte indicare specificamente l’atto del giudizio precedente in cui la questione sia stata proposta.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da una donna, la quale agiva nei confronti degli eredi dell’originario acquirente per sentir dichiarare la nullità di un contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal proprio padre, per violazione del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. La vendita era stata accompagnata, a distanza di due giorni, dalla promessa di riacquisto del medesimo immobile a un prezzo notevolmente superiore, a fronte di un prestito concesso dall’acquirente, configurabile come causa di garanzia.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda; la decisione veniva appellata soltanto da uno degli eredi. La Corte d’Appello, rilevato che l’atto di appello era stato notificato solo ad alcune parti e che la controversia era stata rimessa sul ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi e di una soggetta originariamente contumace, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per la mancata corretta integrazione del contraddittorio, in quanto l’atto era stato notificato ai germani in proprio, e non quali eredi della soggetta deceduta.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva il vizio di contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe imputato la mancata notifica agli eredi pur accettando la modalità assunta per l’integrazione, rendendo così contraddittorio il proprio ragionamento. La Cassazione ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio secondo cui il vizio di contraddittorietà sussiste solo in caso di contrasto tra argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi. Nella specie, la Corte aveva aderito a una prima ragione di decisione – la notifica ai germani in proprio e non quali eredi – e aveva poi sviluppato un’argomentazione ulteriore, chiarendo che, anche a voler superare tale profilo, sarebbe comunque dovuto emergere che tutti fossero divenuti eredi, circostanza non dimostrata. Si è trattato di un’argomentazione aggiuntiva, non di una contraddizione. La censura è stata inoltre ritenuta inammissibile, non avendo il ricorrente indicato uno specifico fatto storico la cui disamina fosse stata omessa.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2028 c.c., sostenendo di aver agito anche a tutela degli interessi di tutti gli aventi causa e la conseguente non necessità dell’integrazione del contraddittorio. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile per novità della questione: il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito avesse dedotto la questione, né aveva riprodotto i corrispondenti passi dei propri scritti difensivi, in violazione del principio di specificità del motivo. Inoltre, non era stata chiarita la ragione per cui, avendo agito a tutela degli interessi di altri soggetti, avesse comunque convenuto in giudizio anche costoro.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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