Accertamento bancario e riferibilità alla società dei conti del socio unico: necessaria valutazione analitica della prova contraria (Cass. civ. Sez. 5 n. 12785 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo si estingue, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, per la sola parte che abbia definito agevolmente la controversia, con conseguente esame del ricorso limitatamente alle posizioni dei soggetti che non vi hanno aderito. L’accertamento bancario ex art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 può essere esteso, in presenza di elementi sintomatici, ai conti formalmente intestati a terzi, ivi inclusi il socio unico e i suoi familiari, dei quali si abbia motivo di ritenere la riferibilità alla società; l’onere della prova contraria, che comporta una vera e propria inversione dell’onere probatorio, impone al contribuente una contestazione non generica ma analitica, riferita a ogni singola movimentazione, cui deve corrispondere una valutazione del giudice di merito altrettanto specifica e dettagliata. Viola tale obbligo la sentenza che, affermata la riferibilità alla società delle operazioni contestate, disattenda in maniera generica le giustificazioni fornite dal contribuente, senza verificarle analiticamente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base sociale un avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione e su indagini bancarie svolte sui conti dell’amministratore e socio unico e della di lui coniuge, ritenendo a essi riferibili maggiori ricavi. Al socio unico veniva notificato un separato avviso, basato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, riducendo l’importo accertato; in sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva invece gli appelli dell’Ufficio, rigettando quelli incidentali dei contribuenti.
La società e il socio unico proponevano ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio, la società depositava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio limitatamente alla sua posizione. Il socio unico, invece, non aderiva alla definizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del processo limitatamente alla posizione della società, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, procedendo all’esame del ricorso del solo socio unico.
Quanto ai primi tre motivi, la Corte li ha rigettati. In particolare, ha escluso la sussistenza del vizio di motivazione apparente, avendo la CTR chiarito il proprio percorso logico e ritenuto le allegazioni difensive inidonee a superare la c.d. prova di resistenza. Ha poi precisato che l’accertamento, essendo stato emesso a seguito di accesso presso i locali dell’impresa, doveva rispettare il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, termine che nella specie risultava rispettato, con conseguente esclusione di ogni violazione del contraddittorio endoprocedimentale anche con riguardo all’IVA, tributo per il quale non è necessaria la prova di resistenza.
Riguardo alla riferibilità alla società dei conti intestati al socio unico e alla coniuge, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento bancario può essere esteso ai conti di terzi in presenza di elementi sintomatici, quali il rapporto di stretta contiguità familiare e la natura delle operazioni poste in essere. Ha pertanto ritenuto corretta la valutazione della CTR, che non si era limitata alla sola qualifica formale, ma aveva valorizzato la circostanza che il socio stesso aveva dichiarato che i versamenti costituivano restituzioni di prestiti e anticipazioni verso la società, così dimostrando la riferibilità delle movimentazioni alla gestione societaria.
La Corte ha, invece, accolto il quarto motivo, relativo all’omessa valutazione delle prove contrarie. Ha ricordato che, una volta che l’Amministrazione abbia assolto all’onere probatorio tramite le risultanze bancarie, si determina a carico del contribuente un’inversione dell’onere della prova, che lo obbliga a fornire una dimostrazione non generica ma analitica, riferita a ogni singolo versamento o prelevamento. A tale specificità dell’allegazione difensiva deve corrispondere una valutazione del giudice di merito altrettanto analitica delle deduzioni e della documentazione prodotta.
Nel caso di specie, la CTR, dopo aver affermato la riferibilità alla società delle operazioni contestate, aveva disatteso in maniera solo generica le giustificazioni del contribuente, omettendo di verificarle singolarmente. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda alla valutazione analitica delle giustificazioni addotte in relazione a ciascuna movimentazione dei conti correnti.
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Nota della Redazione
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