Riduzione del danno per perdita fisiologica di clientela ex art. 1223 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 12980 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorrenza sleale per illecito sviamento di clientela, ove il giudice di merito accerti una quota di clientela che, cessato il rapporto di agenzia, sarebbe comunque rimasta con l’agente, a prescindere da ogni attività di sviamento, la relativa decurtazione del danno va operata incidendo sulla causalità giuridica, ossia sul danno-conseguenza non eziologicamente riconducibile all’illecito, e non già sull’ammontare complessivo del portafoglio premi. La percentuale di perdita fisiologica di clientela è accertamento di merito, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata; la censura che tende a provocarne un diverso apprezzamento probatorio è inammissibile.
Il Fatto
La società assicuratrice conveniva in giudizio l’ex agente, dopo la cessazione del rapporto di mandato, deducendo l’avvenuto utilizzo abusivo di informazioni segrete e della banca dati relativa alla clientela e alle polizze, per sviare la clientela a favore proprio e della nuova mandante. Il tribunale, accertata la violazione degli artt. 98 e 99 cod. proprietà industriale e la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. civ., condannava la società al risarcimento del danno patrimoniale.
In grado di appello, emerso lo scioglimento della società, proseguiva il socio accomandatario. La corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame, riduceva il danno nella misura del 10%, ritenendo che dovesse considerarsi la perdita fisiologica di clientela, ovvero la quota di assicurati che, cessato il rapporto, avrebbero comunque scelto di rimanere con l’agente. Avverso tale sentenza l’ex agente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2598, n. 3, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., e lo dichiara inammissibile. La doglianza, incentrata sull’inidoneità delle lettere di disdetta a integrare lo sviamento, non coglie la ratio decidendi: la corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su un quadro indiziario più ampio, comprendente le modalità e la concentrazione temporale delle disdette, l’uso illecito di dati riservati e specifiche condotte dell’agente nel periodo del recesso, come la fotocopiatura di fascicoli e la sottrazione di documenti informatici.
La Corte rileva che il ricorrente non ha attinto tutte le argomentazioni poste a base della decisione di merito, limitandosi a contestare un singolo elemento, e che le testimonianze acquisite non erano state valutate a suo favore. La censura, pertanto, oltre a non confrontarsi con l’intero ragionamento del giudice, tende a un mero riesame dei fatti e a un diverso apprezzamento probatorio, profilo che ne determina l’inammissibilità.
Quanto al secondo motivo, relativo agli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ., la prima doglianza — concernente l’azzeramento del dato del trasferimento fisiologico dei clienti — è reputata una critica all’accertamento fattuale della percentuale, anch’essa inammissibile in quanto volta al riesame del merito. La seconda censura, riguardante la base di calcolo della decurtazione, è invece esaminata nel merito e ritenuta infondata.
La Corte chiarisce, sul punto, che la riduzione è stata correttamente applicata sul danno risarcibile, in quanto incidente sulla causalità giuridica e, cioè, sul danno-conseguenza non eziologicamente collegato all’evento dannoso. Non è corretto, invece, rapportare la decurtazione all’ammontare complessivo del portafoglio premi, come pretenderebbe il ricorrente, poiché lo sviamento è stato accertato con riferimento a un determinato periodo e su di esso è stato quantificato il danno. Il richiamo al precedente citato dal ricorrente è disatteso, trattandosi di fattispecie diversa.
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Nota della Redazione
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