Fede privilegiata dei verbali ispettivi: l’orario dell’accesso è inficiabile solo con querela di falso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13016 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazioni inerenti alle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, i verbali redatti dagli organi ispettivi fanno fede, sino a querela di falso, quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’indicazione dell’orario di inizio dell’accesso ispettivo costituisce un elemento estrinseco del verbale assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., con la conseguenza che la sua contestazione richiede l’esperimento della pregiudiziale querela di falso. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli censure eterogenee ex artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La questione della mancanza dell’elemento psicologico, non dedotta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società impugnava le ordinanze ingiunzioni con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva comminato una sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro, contestando l’orario di inizio dell’orario lavorativo riportato nel verbale della Guardia di Finanza e invocando l’operatività della buona fede. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte d’Appello, su gravame del Ministero, riformava la decisione ritenendo non scusabile il ritardo. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 116 e 221 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., unitamente all’omesso esame di fatti decisivi. Il motivo è stato ritenuto inammissibile per la promiscua sovrapposizione di censure riconducibili ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., caratterizzate da eterogeneità irredimibile, nonché infondato nel merito. La S.C. ha ribadito che l’orario di inizio dell’ispezione, essendo un elemento estrinseco del verbale redatto dal pubblico ufficiale, è assistito da fede privilegiata e può essere infirmato solo attraverso la querela di falso, non già mediante la prova testimoniale o una mera allegazione di errore materiale.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 per la presunta insussistenza dell’elemento psicologico, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che tale questione non era stata oggetto di appello incidentale né era rientrata nel thema decidendum del giudizio di merito. La doglianza, introdotta per la prima volta in sede di legittimità, postulava un’indagine non compiuta nei gradi precedenti.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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