Il nesso causale tra inadempimento e danno è accertamento di fatto, non sindacabile per violazione dell’art. 1223 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 13405 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali. È censurabile per violazione di legge solo l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento. L’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. La censura che, dietro l’apparente deduzione di una violazione dell’art. 1223 c.c., solleciti una diversa valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Siena aveva respinto la domanda della società venditrice di un macchinario industriale, volta alla condanna del compratore al pagamento del prezzo, accogliendo la riconvenzionale di quest’ultimo e dichiarando risolto il contratto per vizi del bene, con condanna al risarcimento del danno.
La Corte d’appello di Firenze aveva poi respinto l’appello principale del compratore, che chiedeva il riconoscimento di danni ulteriori, e accolto parzialmente l’appello incidentale della venditrice, escludendo la rivalutazione monetaria. Il compratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1223 c.c., dolendosi del mancato riconoscimento dei costi sostenuti per condurre in locazione un immobile adibito a magazzino per collocare il macchinario e delle spese per la sua installazione. Egli ha sostenuto di aver prodotto tutti i documenti giustificativi e che le consulenze tecniche avevano evidenziato la necessità di un locale apposito.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Dietro l’apparente deduzione di una violazione di legge, il ricorrente non ha denunciato un errore nell’interpretazione o nell’applicazione dell’art. 1223 c.c., ma ha sollecitato una diversa valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito, richiedendo un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’accertamento del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno è un apprezzamento di fatto, insindacabile in legittimità se non per vizi motivazionali (cfr. Cass. 30/6/2021, n. 18509; Cass. 8/9/2017, n. 20961). È censurabile in cassazione solo l’errore del giudice di merito nell’individuare la regola giuridica per accertare il nesso, mentre l’eventuale errore sulle conseguenze derivate dall’illecito costituisce una valutazione di fatto (cfr. Cass. 21/1/2026, n. 1346; Cass. 10/4/2019, n. 9985; Cass. 24/5/2017, n. 13096; Cass. 25/2/2014, n. 4439).
La questione dell’effettiva pertinenza dei costi all’inadempimento, contestata dalla sentenza impugnata, attiene a un profilo di merito della controversia. Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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