Poteri di accertamento del consulente tecnico d’ufficio e onere probatorio nelle valutazioni di magazzino (Cass. civ. Sez. 5 n. 13471 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio tra le parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie. Tale potere trova un limite nell’acquisizione di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, il cui onere probatorio grava sulle parti, salvo che si tratti di fatti rilevabili d’ufficio. La consulenza che involga profili squisitamente tecnici, come l’individuazione del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, non esonera la parte dall’onere della prova, ma può essere utilizzata dal giudice per ritenere assolto tale onere in concreto. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnò un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’annata fiscale 2004, aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES e una maggiore IRAP, contestando la valutazione delle rimanenze finali di magazzino al 31/12/2004, ritenuta inferiore a quanto desumibile dai criteri dell’art. 92 TUIR. La società aveva operato una svalutazione del 65% sui semilavorati, dell’80% sugli utensili e del 34% sui prodotti finiti.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, all’esito di una c.t.u., accolse parzialmente il ricorso. L’Agenzia delle Entrate propose appello, censurando l’utilizzo della c.t.u. e la sua valenza “percipiente”. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, cui ha poi rinunciato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso principale, rigettandoli. Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per l’indebita acquisizione di elementi di fatto da parte del c.t.u., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 3086/2022 in tema di poteri di accertamento del consulente tecnico. Ha precisato che il consulente, nei limiti dei quesiti e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, con il solo limite di non provare i fatti principali. Nel caso di specie, l’attività del c.t.u. ha riguardato l’individuazione del corretto criterio di valutazione delle giacenze, profilo tecnico che rende l’acquisizione dei dati funzionale alla risposta ai quesiti e non esorbitante dai suoi poteri. La Corte ha altresì rilevato l’inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente specificato il contenuto della documentazione e delle risultanze criticate.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia su una dedotta ultrapetizione del giudice di primo grado, la Corte ha chiarito che l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto per il mancato esame di domande od eccezioni di merito, come da giurisprudenza costante (tra le altre, Cass. n. 26913/2024). Ha inoltre rilevato che l’accertamento del rapporto tra esistenze iniziali e rimanenze finali rientra nei poteri legittimamente esercitati dal consulente per rispondere ai quesiti postigli.
Sul terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., affermando che il giudice di merito non ha sovvertito la ripartizione dell’onere probatorio, ma si è limitato a ritenere che la documentazione prodotta e le risultanze della c.t.u. avessero corroborato sotto il profilo tecnico le valutazioni operate dalla contribuente, la quale ha così assolto all’onere su di essa gravante. La scelta del metodo di svalutazione, ove assistita da adeguata motivazione tecnica e riscontri documentali, non può essere sostituita dall’Ufficio con proprie valutazioni astratte.
Il ricorso incidentale proposto dalla società è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, non accettata dalla controricorrente. La soccombenza reciproca ha integrato giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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