L’omesso esame della documentazione contabile non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 5 n. 13472 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di documenti, quali la documentazione contabile e fiscale, non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012. Il vizio denunciabile concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo. Le mere questioni o argomentazioni difensive, nonché le censure concernenti l’insufficiente o erronea valutazione delle prove, non costituiscono “fatto storico” e si risolvono in un non consentito nuovo accertamento di merito. La parte ricorrente ha l’onere di indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per l’anno d’imposta 2011, con il quale era stato rideterminato il reddito d’impresa sulla base degli studi di settore. Il giudice d’appello aveva ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente fosse inidonea a inficiare la pretesa, essendo stato il codice di attività determinato sulla scorta dei dati dichiarati e delle fatture emesse, con conseguente prevalenza dell’attività di movimentazione terra.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, per non essersi il giudice pronunciato sulla prevalenza dell’attività di “lavori attinenti ad estrazione e altre attività di cava”, da cui discendeva la quasi totalità dei ricavi, circostanza che avrebbe imposto l’applicazione di un diverso studio di settore. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata in data 31 maggio 2024, trova applicazione l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, che ha circoscritto il vizio denunciabile all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo.
La S.C. ha evidenziato che la censura impone alla parte ricorrente di indicare, nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti, nonché le modalità e i tempi della sua discussione processuale. Con ulteriore precisazione che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché non sia stato dato conto di tutte le risultanze probatorie, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La Corte ha quindi rilevato che l’omesso esame di documenti, quali la documentazione contabile e fiscale, non integra il vizio denunciato, atteso che la nuova formulazione della norma esclude le mere questioni o argomentazioni difensive che non costituiscono fatto storico. Il ricorrente, nella specie, aveva in realtà censurato un’insufficiente ed erronea motivazione in ordine ad aspetti di valutazione delle prove, così attingendo l’apprezzamento del giudice di merito e sollecitando un nuovo accertamento in fatto, non consentito in sede di legittimità.
La Corte ha, infine, osservato che il giudice d’appello aveva comunque esaminato la questione della prevalenza dell’attività, escludendo l’idoneità della documentazione a inficiare la pretesa tributaria, con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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